Art. 8 
 
                Modifiche al decreto 7 settembre 2016 
 
  1. L'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre  2016  e'  sostituito
come segue: 
    «7. Con riferimento alle garanzie, il Comitato agevolazioni  puo'
accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino ad un massimo
dell'80% del finanziamento per le piccole e  medie  imprese,  nonche'
per le imprese «a media capitalizzazione», per tali  intendendosi  le
imprese non qualificabili come piccole e medie imprese con un  numero
di dipendenti che non superi le 1.500 unita', calcolate conformemente
all'allegato I, articoli 3, 4 e 5 del regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato. La riduzione delle garanzie  avviene
sulla  base  di  criteri  prefissati,  collegati   alla   consistenza
patrimoniale  e  finanziaria  e  della  capacita'  di  rimborso   del
finanziamento, deliberati  dal  Comitato  agevolazioni,  che  possono
prevedere «bonus» specifici per alcune categorie di imprese.» 
  2. All'art. 4, comma 3, del decreto 7 settembre 2016 dopo le parole
«o corner» sono aggiunte le  parole  «o  centro  di  assistenza  post
vendita». 
  3.  Sino  all'entrata  in  vigore  delle  circolari  operative   in
attuazione delle modifiche di cui  all'ultimo  periodo  del  comma  1
restano in vigore i criteri e le procedure vigenti.