Art. 8 Modifiche al decreto 7 settembre 2016 1. L'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016 e' sostituito come segue: «7. Con riferimento alle garanzie, il Comitato agevolazioni puo' accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino ad un massimo dell'80% del finanziamento per le piccole e medie imprese, nonche' per le imprese «a media capitalizzazione», per tali intendendosi le imprese non qualificabili come piccole e medie imprese con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unita', calcolate conformemente all'allegato I, articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La riduzione delle garanzie avviene sulla base di criteri prefissati, collegati alla consistenza patrimoniale e finanziaria e della capacita' di rimborso del finanziamento, deliberati dal Comitato agevolazioni, che possono prevedere «bonus» specifici per alcune categorie di imprese.» 2. All'art. 4, comma 3, del decreto 7 settembre 2016 dopo le parole «o corner» sono aggiunte le parole «o centro di assistenza post vendita». 3. Sino all'entrata in vigore delle circolari operative in attuazione delle modifiche di cui all'ultimo periodo del comma 1 restano in vigore i criteri e le procedure vigenti.