Art. 4 
 
Modifiche all'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
 
  1. All'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  i
commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti: 
    «10. A decorrere dal 1°  aprile  2019,  la  riscossione  coattiva
degli importi dovuti relativi al prelievo  supplementare  latte,  nei
casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di  decadenza
dal beneficio  della  dilazione  di  cui  al  presente  articolo,  e'
effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1,  e  18,  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
    10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
adottato di  concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e  le
modalita'  di  trasmissione,  in  via  telematica,  all'agente  della
riscossione,  dei  residui  di  gestione  relativi  ai  ruoli  emessi
dall'AGEA ((o dalle regioni)) fino alla data del 31  marzo  2019,  ai
sensi del comma 10. La consegna dei residui e'  equiparata  a  quella
dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19  e  20  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
    10-ter. Per  consentire  l'ordinato  passaggio  all'agente  della
riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis,  entro  e
non oltre il 15 luglio 2019, sono  sospesi  fino  a  tale  data,  con
riferimento ai relativi crediti: 
  a) i termini di prescrizione; 
  b) le procedure di riscossione coattiva; 
  c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli
atti esecutivi. 
  10-quater. Le procedure di riscossione coattiva  sospese  ai  sensi
del comma 10-ter sono successivamente  proseguite  dall'agente  della
riscossione, che resta surrogato negli atti  esecutivi  eventualmente
gia' avviati dall'AGEA ((o dalle regioni)) e nei confronti del  quale
le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado. 
  ((10-quinquies. Le disposizioni dei  commi  10,  10-bis,  10-ter  e
10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del  prelievo
di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 
  10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione  delle  procedure
di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono
sospese le procedure di riscossione coattiva poste  in  essere  dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai  sensi
dell'art. 1, comma  9,  del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119,
nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti  ai
sensi dell'art. 4 del  medesimo  decreto-legge.  Con  riferimento  ai
crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti,  la  sospensione
prevista  dal  presente  comma  si  applica  anche  ai   termini   di
prescrizione  e  ai  termini  di  impugnazione   e   di   opposizione
all'esecuzione e agli atti esecutivi».)) 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  ((capoversi  10,  10-bis,
10-ter e 10-quater, si applicano a decorrere dal 1° aprile  2019.  Le
disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies  e  10-sexies,
si applicano a decorrere dalla data di entrata  di  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.)) 
  3. Il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo di cui al comma 1 e'  adottato  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8-quinquies   del
          decreto-legge  10  febbraio  2009  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33  (Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          come modificato dalla presente legge. 
              «Art.  8-quinquies  (Disposizioni  integrative  per  la
          rateizzazione in materia  di  debiti  relativi  alle  quote
          latte). - 1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, intima a ciascun debitore  il  versamento
          delle somme che risultino esigibili.  Sono  da  considerare
          esigibili anche le imputazioni di prelievo non  sospese  in
          sede giurisdizionale. 
              2. Il produttore interessato puo' presentare  all'AGEA,
          entro sessanta giorni dal ricevimento  dell'intimazione  di
          cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          alla  scadenza  del  suddetto  termine  sono   sospese   le
          procedure di recupero per compensazione,  di  iscrizione  a
          ruolo, nonche' le procedure  di  recupero  forzoso  e  sono
          interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede  alla
          tempestiva  comunicazione   a   Equitalia   Spa   per   gli
          adempimenti di competenza. 
              3.  In  caso   di   accettazione   della   domanda   di
          rateizzazione  di  cui  all'art.  8-quater  da  parte   del
          Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la
          rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria  eventualmente
          pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi
          e ordinari. 
              4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al  comma  2
          proseguono per i produttori che presentano la richiesta  di
          rateizzazione fino alla scadenza  del  termine  di  cui  al
          comma 6. 
              5. Per le somme che divengono successivamente esigibili
          sempreche' riferite ai  periodi  precedenti  al  2009-2010,
          l'AGEA procede ai sensi  del  comma  1;  entro  i  sessanta
          giorni  successivi  alla  ricezione  dell'intimazione   gli
          interessati possono chiederne la rateizzazione. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          alimentari e forestali, e' nominato  fino  al  31  dicembre
          2010 un Commissario straordinario, scelto tra  i  dirigenti
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali e degli enti vigilati dallo  stesso  Ministero  e
          delle relative societa' controllate, il quale,  avvalendosi
          degli uffici competenti di AGEA, assegna le  quote  di  cui
          all'art. 8-bis,  comma  2,  e  definisce  le  modalita'  di
          applicazione dell'art. 8-quater e  del  presente  articolo.
          Sulle richieste di rateizzazione  il  Commissario  provvede
          entro tre  mesi  dalla  presentazione  delle  richieste  di
          rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta
          giorni dalla ricezione della comunicazione della  decisione
          il debitore comunica  l'accettazione  della  rateizzazione.
          Con il decreto di  nomina  e'  stabilito  il  compenso  del
          Commissario  straordinario  a  valere  sugli   stanziamenti
          recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita'
          di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 
              7. Le quote assegnate ai sensi dell'  art.  10-bis  del
          decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119,  sono
          revocate con decorrenza dal periodo  in  corso  al  momento
          della   comunicazione   agli   interessati   del   relativo
          provvedimento nei seguenti casi: 
                a) mancato pagamento del prelievo latte; 
                b)   omessa   presentazione   della   richiesta    di
          rateizzazione nel termine di cui al comma 2; 
                c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al
          comma 2; 
                d) rinuncia  o  mancata  accettazione  da  parte  del
          richiedente,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla
          ricezione  della  comunicazione  delle  determinazioni  del
          Commissario straordinario di cui al comma 6. 
              8.  Per   i   produttori   che   hanno   richiesto   la
          rateizzazione,  le  provvidenze  e   gli   aiuti   agricoli
          comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' le provvidenze
          e gli aiuti  agricoli  nazionali  erogati  dagli  organismi
          pagatori  sono  recuperati  per  compensazione  fino   alla
          concorrenza dell'importo della prima rata. 
              9. La mancata effettuazione del versamento,  anche  per
          una sola rata, determinata ai sensi del comma  6,  comporta
          la decadenza dal  beneficio  della  rateizzazione  e  dalle
          quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai  sensi
          dell'art. 8-bis, comma 2. 
              ((10. A decorrere dal 1° aprile  2019,  la  riscossione
          coattiva  degli  importi  dovuti   relativi   al   prelievo
          supplementare latte, nei  casi  di  mancata  adesione  alla
          rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio  della
          dilazione di cui al presente  articolo,  e'  effettuata  ai
          sensi degli  articoli  17,  comma  1,  e  18,  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze,  adottato  di  concerto  con  il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          sono determinati i termini e le modalita' di  trasmissione,
          in  via  telematica,  all'agente  della  riscossione,   dei
          residui di gestione relativi ai ruoli  emessi  dall'AGEA  o
          dalle regioni fino alla data del 31 marzo  2019,  ai  sensi
          del comma 10. La  consegna  dei  residui  e'  equiparata  a
          quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli  19  e
          20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio  all'agente
          della riscossione dei residui di gestione di cui  al  comma
          10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019,  sono  sospesi
          fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: 
                a) i termini di prescrizione; 
                b) le procedure di riscossione coattiva; 
                c)  i  termini  di  impugnazione  e  di   opposizione
          all'esecuzione e agli atti esecutivi. 
              10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese
          ai sensi del comma 10-ter sono  successivamente  proseguite
          dall'agente della riscossione, che  resta  surrogato  negli
          atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle
          regioni e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate
          mantengono validita' e grado. 
              10-quinquies. Le disposizioni  dei  commi  10,  10-bis,
          10-ter e 10-quater si applicano  anche  alle  procedure  di
          recupero del prelievo di cui all'art. 1 del decreto-legge 5
          maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 luglio 2015, n. 91. 
              0-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione  delle
          procedure di riscossione coattiva, fino alla data  indicata
          al comma 10-ter sono sospese le  procedure  di  riscossione
          coattiva poste in essere dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma
          9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  maggio  2003,  n.  119,  nei
          confronti  dei  primi  acquirenti   di   latte   di   vacca
          riconosciuti   ai   sensi   dell'art.   4   del    medesimo
          decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei
          medesimi primi  acquirenti,  la  sospensione  prevista  dal
          presente comma si applica anche ai termini di  prescrizione
          e   ai   termini   di   impugnazione   e   di   opposizione
          all'esecuzione e agli atti esecutivi.».)) 
              - Si segnala che il decreto legislativo 27 maggio 1999,
          n.  165  reca   «Soppressione   dell'AIMA   e   istituzione
          dell'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a
          norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante «Riordino della
          disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a   norma
          dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»: 
              «Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1.  Salvo
          quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo  la
          riscossione  coattiva  delle  entrate  dello  Stato,  anche
          diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli  altri
          enti  pubblici,   anche   previdenziali,   esclusi   quelli
          economici. 
              2. Puo' essere effettuata mediante  ruolo  affidato  ai
          concessionari la riscossione coattiva delle  entrate  delle
          regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
          altri enti locali, nonche'  quella  della  tariffa  di  cui
          all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              3. Continua comunque ad effettuarsi mediante  ruolo  la
          riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
          base alle disposizioni vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              3-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'
          autorizzare  la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di
          specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
          partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
          pubblica di tali crediti. 
              3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
          al   comma   3-bis,   la   societa'   interessata   procede
          all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso,  vidimato  e  reso
          esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo  comma,
          del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n.
          639.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: 
              «Art. 18 (Estensione delle disposizioni del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602).  -
          1.  Salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  seguenti,  le
          disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo  II
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, come  modificate  dal  presente  decreto,  si
          applicano, nel rispetto degli ambiti di  competenza,  anche
          interna, dei singoli soggetti creditori anche alle  entrate
          riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17  del  presente
          decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112  recante  «Riordino  del
          servizio nazionale della riscossione, in  attuazione  della
          delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»: 
              «Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - 1.  Ai  fini
          del  discarico   delle   quote   iscritte   a   ruolo,   il
          concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
          creditore,  una  comunicazione  di   inesigibilita'.   Tale
          comunicazione viene redatta e trasmessa  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il
          terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto  salvo
          quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni  di
          legge.  La  comunicazione  e'  trasmessa  anche  se,   alla
          scadenza di tale termine,  le  quote  sono  interessate  da
          procedure esecutive o  cautelari  avviate,  da  contenzioso
          pendente, da  accordi  di  ristrutturazione  o  transazioni
          fiscali  e  previdenziali  in  corso,  da  insinuazioni  in
          procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in
          corso concesse  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e
          successive modificazioni. In tale  caso,  la  comunicazione
          assume valore informativo e deve essere integrata entro  il
          31 dicembre dell'anno di chiusura delle attivita' in  corso
          ove la quota non sia integralmente riscossa. 
              2.  Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
          discarico: 
                a)   la   mancata   notificazione    imputabile    al
          concessionario, della  cartella  di  pagamento,  prima  del
          decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo  e
          nel caso previsto dall'art. 32, comma 2,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
          mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; 
                b). 
                c) la mancata presentazione  della  comunicazione  di
          inesigibilita'  prevista  dal  comma  1  entro  i   termini
          stabiliti dalla legge; 
                d)  il  mancato  svolgimento  dell'azione  esecutiva,
          diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni  del
          contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento,
          risultava  dal  sistema  informativo  del  Ministero  delle
          finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di  valore
          pari al doppio del credito iscritto a  ruolo,  nonche'  sui
          nuovi  beni  la   cui   esistenza   e'   stata   comunicata
          dall'ufficio ai sensi del comma 4; 
                d-bis)  il  mancato   svolgimento   delle   attivita'
          conseguenti  alle  segnalazioni  di  azioni   esecutive   e
          cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; 
                e) la mancata  riscossione  delle  somme  iscritte  a
          ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili  al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al  discarico  i   vizi   e   le   irregolarita'   compiute
          nell'attivita' di notifica della cartella  di  pagamento  e
          nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della  procedura  o  che  non
          pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero. 
              3.  Per  le  quote  contenute  nelle  comunicazioni  di
          inesigibilita'  che  non   sono   soggette   a   successiva
          integrazione,  presentate  in  uno  stesso   anno   solare,
          l'agente della riscossione e'  automaticamente  discaricato
          decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
          di presentazione, fatte salve quelle per  le  quali  l'ente
          creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di
          controllo ai sensi dell'art. 20. I  crediti  corrispondenti
          alle  quote  discaricate  sono  eliminati  dalle  scritture
          patrimoniali dell'ente creditore. 
              4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
          ogni momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare  al
          concessionario l'esistenza di nuovi beni da  sottoporre  ad
          esecuzione e di segnalare  azioni  cautelari  ed  esecutive
          nonche' conservative ed ogni altra  azione  prevista  dalle
          norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere  al
          fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.  A  tal  fine
          l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si  avvale  anche  del
          potere di cui all'art. 32, primo comma, n. 7), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e 51, secondo comma, n.  7),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              5. La documentazione cartacea relativa  alle  procedure
          esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
          fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
          concessionario. 
              6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio  puo'
          richiedere  al  concessionario   la   trasmissione,   entro
          centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote
          per le quali intende esercitare  il  controllo  di  merito,
          ovvero procedere alla verifica della stessa  documentazione
          presso  il  concessionario;  se  entro  tale  termine,   il
          concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
          disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
          discarico della quota. 
              6-bis.   L'ente   creditore    adotta,    nelle    more
          dell'eventuale   discarico   delle   quote   affidate,    i
          provvedimenti  necessari  ai  fini  dell'esecuzione   delle
          pronunce rese nelle controversie in cui e'  parte  l'agente
          della riscossione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del  citato  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112: 
              «Art. 20 (Procedura di discarico per  inesigibilita'  e
          reiscrizione  nei  ruoli).  -  1.  Il  competente   ufficio
          dell'ente creditore da' impulso alla procedura di controllo
          con la notifica, all'agente della  riscossione  competente,
          della comunicazione di avvio del procedimento, nella  quale
          puo'  contestualmente  chiedere   la   trasmissione   della
          documentazione ai sensi dell'art. 19, comma  6.  Lo  stesso
          ufficio,  se  ritiene  non   rispettate   le   disposizioni
          dell'art. 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e),  entro
          centottanta  giorni  dalla  comunicazione  di   avvio   del
          procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi
          dell'art. 19, comma 6, della  documentazione,  notifica,  a
          pena  di  decadenza,   apposito   atto   di   contestazione
          all'agente della riscossione, che non  oltre  i  successivi
          novanta  giorni  puo'  produrre  osservazioni.  L'atto   di
          contestazione  deve  contenere,   a   pena   di   nullita',
          l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o  delle
          irregolarita'  riscontrati  in  rapporto  alla  descrizione
          delle corrette  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'.
          Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro
          sessanta  giorni,  ammette  o  rifiuta  il  discarico   con
          provvedimento a carattere definitivo,  ovvero,  laddove  le
          osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita'  di
          riattivare proficuamente le  attivita'  esecutive,  assegna
          all'agente della riscossione un  termine  non  inferiore  a
          dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni,  riservando
          la decisione allo scadere di tale termine. 
              2. Il  controllo  di  cui  al  comma  1  e'  effettuato
          dall'ente  creditore,  tenuto  conto   del   principio   di
          economicita' dell'azione amministrativa e  della  capacita'
          operativa della struttura di  controllo  e,  di  norma,  in
          misura non superiore al 5 per cento  delle  quote  comprese
          nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate in ciascun
          anno. 
              3. Se l'agente della riscossione non ha  rispettato  le
          disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettera c), si  procede
          ai sensi del comma 1 del presente  articolo  immediatamente
          dopo che si e' verificata la causa di perdita  del  diritto
          al discarico. 
              4. Nel termine di novanta  giorni  dalla  notificazione
          del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente
          articolo,  l'agente  della  riscossione  puo'  definire  la
          controversia con il  pagamento  di  una  somma,  maggiorata
          degli  interessi  legali  decorrenti  dal  termine   ultimo
          previsto per la notifica della cartella, pari a  un  ottavo
          dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle  spese
          di  cui  all'art.  17,  commi  6  e  7-ter,  se  rimborsate
          dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione
          agevolata, puo' ricorrere alla  Corte  dei  conti.  Decorso
          tale termine, in mancanza di  definizione  agevolata  o  di
          ricorso, la somma dovuta dall'agente della  riscossione  e'
          pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con  aggiunta
          degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. 
              5. Le disposizioni sulla definizione agevolata  di  cui
          al comma 4 del presente articolo non si applicano ai  ruoli
          relativi alle risorse proprie tradizionali di cui  all'art.
          2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni  2007/436/CE,
          Euratom del Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  2014/335/UE,
          Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  resi  esecutivi
          dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e  agli  atti  di
          accertamento  emessi  dalla  stessa   Agenzia,   ai   sensi
          dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2  marzo  2012,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
          2012, n. 44, per  la  riscossione  delle  medesime  risorse
          proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte  dei  conti,
          la somma  dovuta  dall'agente  della  riscossione  e'  pari
          all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e
          delle spese di cui al citato comma 4. 
              6.  L'ente  creditore,  qualora  nell'esercizio   della
          propria attivita' istituzionale individui,  successivamente
          al  discarico,  l'esistenza   di   significativi   elementi
          reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi  debitori,
          puo', a condizione  che  non  sia  decorso  il  termine  di
          prescrizione  decennale,  sulla  base  di  valutazioni   di
          economicita' e  delle  esigenze  operative,  riaffidare  in
          riscossione  le   somme,   comunicando   all'agente   della
          riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero
          le  azioni  cautelari  o  esecutive  da  intraprendere.  Le
          modalita' di affidamento di tali somme sono  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In  tal
          caso, l'azione dell'agente della riscossione  e'  preceduta
          dalla  notifica   dell'avviso   di   intimazione   previsto
          dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  5
          maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge
          2 luglio 2015,  n.  91  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di rilancio  dei  settori  agricoli  in  crisi,  di
          sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  da  eventi   di
          carattere  eccezionale   e   di   razionalizzazione   delle
          strutture ministeriali»: 
              «Art. 1 (Rateizzazione del pagamento  dell'importo  del
          prelievo  supplementare  sul  latte   bovino   non   ancora
          versato). - 1. In applicazione dell'art. 15,  paragrafo  1,
          del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione  del  30
          marzo 2004, come modificato dal regolamento  di  esecuzione
          (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26  marzo  2015,  su
          richiesta dei produttori, presentata per il  tramite  degli
          acquirenti  interessati  e,  per  le  vendite  dirette,  su
          richiesta  dei   produttori   interessati,   il   pagamento
          dell'importo del prelievo supplementare sul  latte  bovino,
          di cui all'art. 79 del regolamento (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto  per  il  periodo  1°
          aprile 2014-31 marzo 2015, puo' essere  effettuato  in  tre
          rate annuali  senza  interessi,  nel  rispetto  dei  limiti
          stabiliti all'art. 3, del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013
          della Commissione del 18 dicembre 2013, previa  prestazione
          da  parte  del  produttore  richiedente   di   fideiussione
          bancaria o  assicurativa,  esigibile  a  prima  e  semplice
          richiesta, a  favore  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
          agricoltura (AGEA) a copertura  delle  rate  relative  agli
          anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che  abbiano
          gia' versato l'importo dovuto una somma  corrispondente  ai
          due terzi del medesimo, previa  prestazione  da  parte  dei
          produttori   richiedenti   di   fideiussione   bancaria   o
          assicurativa  a  favore  dell'AGEA,  esigibile  a  prima  e
          semplice richiesta a copertura  delle  rate  relative  agli
          anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'art. 5, comma 6,  del
          decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119,  AGEA
          escute,  entro  il  30  settembre  2015,  la   fideiussione
          prestata dall'acquirente per un importo pari  ad  un  terzo
          del  prelievo  dovuto,  autorizzando   l'estinzione   della
          medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte
          dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione
          bancaria o assicurativa ai sensi del  secondo  periodo  del
          presente comma. 
              2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena
          di esclusione, all'AGEA entro il 31  agosto  2015.  Possono
          essere oggetto di rateizzazione solo  importi  superiori  a
          5.000 euro. 
              3. Le tre rate, di pari importo,  sono  rispettivamente
          versate entro il 30 settembre 2015, entro il  30  settembre
          2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo  della  prima
          rata per le consegne e' trattenuto  dall'Agea  direttamente
          sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai  primi
          acquirenti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge
          28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 maggio 2003, n. 119.  Nel  caso  di  prelievi  non
          versati e non garantiti da fideiussioni, la prima  rata  e'
          versata  contestualmente  alla  domanda  di  adesione  alla
          rateizzazione e  alla  prestazione  della  fideiussione  ai
          sensi del comma 1. 
              4. In caso di mancato, parziale o ritardato  versamento
          di una rata di cui al comma 1,  il  produttore  decade  dal
          beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione
          di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata. 
              4-bis. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 1, primo
          capoverso,  del  regolamento   (CE)   n.   595/2004   della
          Commissione, del 30 marzo 2004, il  pagamento  dell'importo
          del  prelievo  supplementare  sul  latte  bovino,  di   cui
          all'art.  79  del  regolamento  (CE)   n.   1234/2007   del
          Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per  il  periodo  1°
          aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando  quanto  disposto
          all'art. 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge  28
          marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 maggio  2003,  n.  119,  e'  effettuato  a  favore
          dell'AGEA  in  misura  corrispondente  al  prelievo  dovuto
          all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento. 
              4-ter.   I   produttori   che   hanno   aderito    alla
          rateizzazione  di  cui  al  comma  1  ricevono   dall'AGEA,
          successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31  dicembre
          2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto
          a quanto disposto dal comma 4-bis  e  non  sono  tenuti  al
          pagamento delle ulteriori  rate  in  eccesso.  Le  garanzie
          prestate  ai  sensi  del  comma  1  sono  restituite  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              4-quater. I  produttori  che  non  hanno  aderito  alla
          rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto  al
          versamento    integrale    dell'importo    del     prelievo
          supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore
          rispetto  a  quanto  disposto  dal  comma  4-bis,  ricevono
          dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed  entro  il
          31 dicembre 2016, la  restituzione  di  quanto  versato  in
          eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis. 
              4-quinquies. I produttori che non  hanno  aderito  alla
          rateizzazione di  cui  al  comma  1  e  non  hanno  versato
          l'importo  del  prelievo  supplementare  loro  imputato,  o
          comunque hanno versato  un  importo  inferiore  rispetto  a
          quanto disposto dal comma 4-bis,  versano  all'AGEA  quanto
          dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte  che
          non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016
          di  cui  al  primo  periodo  sono  soggetti  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 1.000 a euro 15.000. 
              4-sexies. L'AGEA ridetermina  gli  importi  dovuti  dai
          produttori di latte ai sensi del comma 4-bis,  individuando
          quelli a cui spettano le restituzioni  previste  dai  commi
          4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al  versamento  del
          dovuto  ai  sensi  del  comma   4-quinquies,   e   ne   da'
          comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per
          i conseguenti adempimenti. 
              5.  Alle  compensazioni  finanziarie  effettuate  dalla
          Commissione europea sui rimborsi FEAGA  dovuti  all'Italia,
          si fa fronte mediante anticipazioni a favore  dell'Agea,  a
          carico  del  fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie di cui  all'art.  5  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di  40  milioni
          di euro per l'anno 2015, a  valere  sull'autorizzazione  di
          cui all'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147. 
              6. Il fondo di  rotazione  di  cui  al  comma  5  viene
          reintegrato  dall'AGEA  delle  anticipazioni  effettuate  a
          valere sulle risorse derivanti dai versamenti del  prelievo
          supplementare effettuati dai produttori e  non  oggetto  di
          restituzione. 
              6-bis Al fine di garantire  l'efficiente  qualita'  dei
          servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e
          l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione  alla
          cessazione  del  regime  europeo  delle   quote   latte   e
          all'attuazione della nuova politica agricola comune  (PAC),
          alla cessazione della partecipazione del socio privato alla
          societa' di cui all'art.  14,  comma  10-bis,  del  decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  l'AGEA  provvede,  in
          coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le
          linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e  allo
          sviluppo  del  SIAN  direttamente,   o   tramite   societa'
          interamente pubblica nel rispetto delle  normative  europee
          in materia di  appalti,  ovvero  attraverso  affidamento  a
          terzi mediante l'espletamento di una procedura ad  evidenza
          pubblica  ai  sensi  del  codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal
          fine della societa' CONSIP Spa, attraverso  modalita'  tali
          da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al
          momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza
          pubblica e' svolta attraverso modalita' tali  da  garantire
          la salvaguardia dei livelli  occupazionali  della  predetta
          societa' di cui all'art.  14,  comma  10-bis,  del  decreto
          legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data  di  entrata
          in   vigore   del   presente   decreto.   L'AGEA   provvede
          all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  28
          marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla  legge
          30 maggio 2003, n. 119 recante «Riforma della normativa  in
          tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore
          del latte e dei prodotti lattiero-caseari»: 
              «Art. 1 (Disposizioni generali). - 1.  Gli  adempimenti
          relativi al regime comunitario del  prelievo  supplementare
          nel settore del  latte  e  dei  prodotti  lattiero-caseari,
          salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza  delle
          regioni e delle  province  autonome,  alle  quali  spettano
          anche le funzioni di  controllo  relative  all'applicazione
          del regime medesimo. Alle regioni e alle province  autonome
          di Trento e di  Bolzano  sono  devoluti  i  proventi  delle
          sanzioni. 
              2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA)
          compete unicamente la gestione della riserva  nazionale  ai
          sensi dell'art. 3, l'esecuzione del calcolo delle quantita'
          e degli importi di cui all'art. 9 e all'art. 10,  comma  8,
          nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 15
          del regolamento n. 1392/2001/CE. 
              3.  La  provincia  autonoma  di   Bolzano,   ove   vige
          l'istituto   del   maso   chiuso,   adotta,   con    propri
          provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di  tale
          istituto. 
              4.   Restano   ferme   le   funzioni    di    controllo
          dell'ispettorato centrale repressione frodi  del  Ministero
          delle politiche agricole e forestali e degli  ufficiali  ed
          agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri  organi
          dello  Stato,  che  in  ragione  delle   proprie   funzioni
          accertino violazioni in materia, sono tenuti  ad  informare
          gli organismi di cui al presente comma. 
              5.   Tutti   i   soggetti   componenti    la    filiera
          lattiero-casearia sono tenuti a consentire  l'accesso  alle
          proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi  di
          trasporto,  nonche'   alla   documentazione   contabile   e
          amministrativa,  ai   funzionari   addetti   ai   controlli
          nell'esercizio  delle  funzioni  di  controllo  di  cui  al
          presente decreto. In caso di inadempienza  si  applica  una
          sanzione amministrativa non inferiore  a  €  10.000  e  non
          superiore a € 100.000. 
              6. Ai fini della gestione del  regime  comunitario,  le
          regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti
          ai  sensi  dell'art.  4  e  le  loro   organizzazioni,   le
          organizzazioni dei produttori, riconosciute  ai  sensi  del
          decreto legislativo 18  maggio  2001,  n.  228,  nonche'  i
          centri autorizzati di assistenza agricola di  cui  all'art.
          3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi'
          come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000,  n.
          188,  si  avvalgono  del   Sistema   informativo   agricolo
          nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto  di
          cui al comma 7. I dati comunicati  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome  tramite  il  SIAN  fanno  fede  ad  ogni
          effetto per gli  adempimenti  a  carico  degli  acquirenti,
          previsti dal presente decreto. 
              7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, con decreto del Ministro delle  politiche
          agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano  e  le  competenti   Commissioni
          parlamentari, sono  definite  le  modalita'  di  attuazione
          delle disposizioni del presente decreto. 
              8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste
          dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano,  cui  sono  devoluti  i
          relativi proventi. Si applicano le  disposizione  contenute
          nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              9.  In  caso  di  mancato   versamento   del   prelievo
          supplementare dovuto, le regioni  e  le  province  autonome
          effettuano la riscossione coattiva mediante  ruolo,  previa
          intimazione  nei  confronti  di  acquirenti  e  produttori,
          applicando le misure di cui all'art. 8 del  regolamento  n.
          1392/2001/CE.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   4   del   citato
          decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49: 
              «Art. 4 (Riconoscimento  degli  acquirenti).  -  1.  Il
          riconoscimento delle ditte acquirenti di  cui  all'art.  13
          del  regolamento  n.  1392/2001/CE  e'   subordinato   alla
          verifica del rispetto di tutti i  requisiti  ivi  indicati,
          nonche' delle disposizioni del decreto di cui  all'art.  1,
          comma 7. Le regioni istituiscono  un  apposito  albo  degli
          acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni  campagna
          di  commercializzazione,  alla  pubblicazione   dell'elenco
          degli acquirenti riconosciuti. 
              2.  Ogni  produttore  e'  tenuto  ad   accertarsi   che
          l'acquirente cui intende conferire latte  sia  riconosciuto
          ai sensi del presente  articolo;  il  latte  o  equivalente
          latte  conferito  ad  un  acquirente  non  riconosciuto  e'
          interamente assoggettato a prelievo supplementare a  carico
          del produttore. 
              3. Le  regioni  e  le  province  autonome  revocano  il
          riconoscimento agli acquirenti gia' riconosciuti  nel  caso
          vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o  negli  altri
          casi   previsti   dal   presente   decreto.    L'acquirente
          assoggettato ad un provvedimento definitivo  di  revoca  e'
          tenuto a rendere noto entro 15  giorni  dalla  notifica  il
          provvedimento stesso  ai  propri  conferenti;  qualora  non
          adempia  a  tale   obbligo,   i   quantitativi   di   latte
          eventualmente ritirati dopo la decorrenza  della  revoca  e
          fino al termine del periodo di commercializzazione in corso
          sono  assoggettati  a  prelievo  supplementare   a   carico
          dell'acquirente stesso. La revoca del  riconoscimento  deve
          essere notificata dalla regione o dalla provincia  autonoma
          competente all'acquirente interessato, nonche' resa nota ai
          produttori con adeguate forme di pubblicita'. La revoca  ha
          effetto   a   decorrere   dal   quarantacinquesimo   giorno
          successivo alla notifica e comunque entro  il  termine  del
          periodo di  commercializzazione  in  corso,  per  il  quale
          restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti  degli
          acquirenti. 
              4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento
          di cui al presente  articolo  e'  assoggettato  a  sanzione
          amministrativa pari all'importo del prelievo  supplementare
          sull'intero quantitativo di prodotto  ritirato  in  assenza
          del riconoscimento.».