Art. 3 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti relativi ai progetti di cui all'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.  152,  le  cui  istanze
sono presentate dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.