Art. 5 
 
              Fruizione del credito d'imposta da parte 
                 delle persone fisiche e degli enti 
              che non esercitano attivita' commerciali 
 
  1. Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli  enti
che non esercitano attivita' commerciali deve essere  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  2019  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle  imposte  dovute  in
base a tale dichiarazione. 
  2. Le persone fisiche e  gli  enti  che  non  esercitano  attivita'
commerciali che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi  da
621 a 626 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  non
possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione  fiscale
prevista da altre disposizioni  di  legge  a  fronte  delle  medesime
erogazioni.