Art. 5 Fruizione del credito d'imposta da parte delle persone fisiche e degli enti che non esercitano attivita' commerciali 1. Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attivita' commerciali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 ed e' utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione. 2. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attivita' commerciali che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.