Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto e di applicazione  del  regolamento
si intende per: 
    a)  audit  all'organismo  riconosciuto:   processo   sistematico,
indipendente e documentato per  ottenere  le  evidenze  dell'audit  e
valutarle con obiettivita' al fine di stabilire  in  quale  misura  i
criteri dell'audit  sono  stati  soddisfatti  ai  fini  del  presente
decreto (ISO 19011:2018 e successive revisioni); 
    b) certificato  di  idoneita'  al  riciclaggio:  «Certificato  di
idoneita' al riciclaggio», di cui all'art. 3, comma 1  punto  22  del
regolamento; 
    c)   certificato    di    inventario:    «Certificato    relativo
all'inventario dei materiali pericolosi», di cui all'art. 3, comma 1,
punto 21 del regolamento; 
    d) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: ai fini
dell'art. 2, comma 1, lettera c)  del  decreto  interministeriale  12
ottobre 2017,  e'  da  intendersi  il  reparto  6°  «Sicurezza  della
navigazione»; 
    e) IMO: Organizzazione marittima internazionale; 
    f) nave nuova: e' una nave: 
      I. il cui contratto di costruzione e'  stipulato  alla  data  o
successivamente al 31 dicembre 2018; 
      II. in assenza di un contratto di costruzione, la  cui  chiglia
e' stata impostata, o che  si  trova  in  un  equivalente  stadio  di
costruzione, sei mesi dopo al 31 dicembre 2018  o  successivamente  a
tale data; o 
      III. la cui consegna ha luogo trenta mesi dopo il  31  dicembre
2018 o successivamente a tale data; 
    g)  organismo   riconosciuto-autorizzato:   qualsiasi   organismo
riconosciuto di cui al decreto legislativo 14 giugno  2011,  n.  104,
autorizzato  dall'amministrazione   e   che   abbia   rilasciato   il
certificato di classe alla  nave.  Nel  caso  di  unita'  con  classe
multipla, l'organismo riconosciuto-autorizzato che ha  effettuato  le
visite ai fini del rilascio/rinnovo dei certificati statutari; 
    h) regolamento: il regolamento UE  n.  1257/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al  riciclaggio
delle navi; 
    i) societa': cosi' come definita  all'art.  2.3  del  regolamento
(UE) 336/2006 del 15 febbraio 2006. 
  2. Per quanto non espressamente disciplinato si faccia  riferimento
al regolamento ed al decreto interministeriale del 12 ottobre 2017.