Art. 8 
 
            Mantenimento delle condizioni dopo le visite 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  6  del
regolamento, il comandante della nave, con il supporto del  direttore
di macchina per la parte  di  propria  competenza,  ha  l'obbligo  di
comunicare alla persona competente designata, qualsiasi cambiamento o
modifica indicate nella sezione 3.3 della risoluzione  MEPC.  222(64)
per le iniziative di cui all'art. 8 del regolamento.