Art. 3 
 
                Criteri di assegnazione delle risorse 
 
  1. Le risorse, di cui all'art. 2, in considerazione delle finalita'
specialistiche indicate all'art. 1, sono assegnate al  finanziamento,
mediante affidamento diretto del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di seguito Ministero, di progetti di  ricerca
che soddisfino i requisiti tecnici  e  qualitativi  per  lo  sviluppo
delle linee di attivita' previste. 
  2. Le modalita' di affidamento di cui al comma 1 sono  disciplinate
dal decreto ministeriale 23 novembre 2016,  n.  27532,  di  cui  alle
premesse.