Art. 3 Criteri di assegnazione delle risorse 1. Le risorse, di cui all'art. 2, in considerazione delle finalita' specialistiche indicate all'art. 1, sono assegnate al finanziamento, mediante affidamento diretto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, di progetti di ricerca che soddisfino i requisiti tecnici e qualitativi per lo sviluppo delle linee di attivita' previste. 2. Le modalita' di affidamento di cui al comma 1 sono disciplinate dal decreto ministeriale 23 novembre 2016, n. 27532, di cui alle premesse.