IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi  a
sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   615/2014   della
Commissione,  del  6  giugno  2014,  che  fissa   le   modalita'   di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio e del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne i  programmi  a  sostegno
dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  novembre  2014,   n.   86483,
concernente le «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e
controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di
oliva e  delle  olive  da  tavola  e  loro  associazioni  nonche'  di
adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2017,  n.  7143,  recante
disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui  all'art.  29  del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  17  dicembre   2013   ed,   in
particolare, l'art. 19; 
  Visto i decreti dipartimentali n. 27 del 9 gennaio 2018, n. 513 del
26 gennaio 2018 e n. 1314 del 1° marzo 2018, recanti la modifica  dei
termini di cui al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  n.  7143  del  12  dicembre  2017,  recante
disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui  all'art.  29  del
regolamento (UE) n.  1308/2013  del  17  dicembre  2013,  nonche'  il
successivo decreto dipartimentale n. 1762 del 22 marzo 2018; 
  Viste le richieste dell'organismo pagatore  Agea  e  della  filiera
oleicola relative alla proroga del termine di cui all'art. 11 comma 2
del decreto ministeriale n. 7143 del dicembre 2017, al 30  giugno  di
ogni anno di esecuzione al fine di disporre di un ulteriore lasso  di
tempo, per consentire alle organizzazioni beneficiarie di  completare
le procedure per effettuare i pagamenti ai fornitori e  poter  quindi
presentare la richiesta di saldo  all'organismo  pagatore  nei  tempi
previsti; 
  Ritenuto pertanto necessario adeguare, conseguentemente, i  termini
per la presentazione delle domande di finanziamento  da  parte  delle
organizzazioni beneficiarie; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 17 aprile 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Richiesta di finanziamento 
 
  1. L'art. 11 del decreto n. 7143 del 12 dicembre 2017 e' sostituito
dal presente: 
  «1. Ai fini del versamento del finanziamento  dell'Unione,  di  cui
all'art. 29 (2) del  regolamento  n.  1308/2013,  una  organizzazione
beneficiaria   deve   presentare   una   domanda   di   finanziamento
all'organismo pagatore dello Stato membro entro e  non  oltre  il  30
giugno. 
  2. Le domande di finanziamento presentate dopo il  30  giugno  sono
irricevibili e l'organismo pagatore non procedera' al  pagamento  del
saldo richiesto.»