Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi  del
regolamento (UE) n.  1308/2013,  dall'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.