Art. 2 
 
  L'art. 2, comma 1, punto 3,  del  decreto  ministeriale  30  luglio
2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: 
    «1.3)  Per  "valutazione  equivalente"  di  cui  all'art.  6-ter,
paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  si  intende  una
valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in  modo  da
soddisfare  gli  otto  criteri  predisposti  dall'allegato  IV  della
direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.».