Art. 2 L'art. 2, comma 1, punto 3, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: «1.3) Per "valutazione equivalente" di cui all'art. 6-ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare gli otto criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.».