Art. 8 
 
               Deliberazioni della Commissione tecnica 
 
  1. Il Presidente rappresenta  la  Commissione  tecnica,  convoca  e
verifica la regolare  costituzione  della  medesima,  ne  coordina  i
lavori e ne verifica il regolare svolgimento. 
  2.  La  Commissione  tecnica  e'  regolarmente  costituita  con  la
presenza di sette dei suoi nove componenti.  Le  Sottocommissioni  di
cui  alla  lettera  i)  dell'art.  7,  comma  1,  sono   regolarmente
costituite con la presenza di tutti i loro componenti. Un  componente
della segreteria  tecnica  assiste  alle  riunioni  e  ne  redige  il
verbale,  che  viene  firmato  da  tutti  i  presenti  alla  relativa
riunione, con  eventuale  annotazione  di  osservazioni.  Il  verbale
firmato e' conservato presso la segreteria tecnica che  ne  trasmette
copia ai componenti della Commissione tecnica. 
  3. Le deliberazioni della Commissione sono adottate  a  maggioranza
dei partecipanti alla riunione. Il Presidente esprime il suo voto per
ultimo e accerta il risultato delle votazioni effettuate. Il piano di
riparto e le misure  organizzative  di  cui  alle  lettere  h)  e  i)
dell'art.  7  sono  approvate  da  almeno  cinque  componenti   della
Commissione tecnica. 
  4. Tutte  le  comunicazioni  tra  i  componenti  della  Commissione
tecnica e con la Segreteria tecnica sono  effettuate  mediante  posta
elettronica certificata oppure, in mancanza di p.e.c., tramite  posta
elettronica, con risposta di ricezione del messaggio. 
  5. L'attivita' di  segreteria  tecnica  e'  svolta,  organizzata  e
gestita da Consap  -  concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.a. - provvedendo a porre in essere tutti gli atti, i  processi  e
le iniziative occorrenti  per  l'espletamento  delle  funzioni  della
Commissione tecnica  e  l'esecuzione  delle  relative  deliberazioni,
curando altresi' gli adempimenti  necessari  per  le  riunioni  della
medesima.  I  relativi  oneri  sono  posti  a  carico  delle  risorse
finanziarie del  Fondo  Indennizzo  risparmiatori  (FIR)  nel  limite
massimo  di  12,5  milioni  di  euro  complessivi  per  il   triennio
2019-2021. I dipendenti di Consap possono essere nominati  funzionari
delegati per l'effettuazione dei pagamenti degli indennizzi ai  sensi
dell'art. 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.