Art. 2 
 
                  Struttura del sistema di garanzia 
 
  1. Il sistema di garanzia di cui al presente  decreto  si  articola
attraverso un insieme di indicatori relativi ai tre macro-livelli  di
assistenza (prevenzione collettiva  e  sanita'  pubblica,  assistenza
distrettuale,  assistenza  ospedaliera),  ai  singoli  LEA  ad   essi
afferenti e  ai  percorsi  diagnostico-terapeutico-assistenziali  che
riguardano piu' livelli di assistenza.  Come  previsto  dall'art.  9,
comma 1, lettera a) del  decreto  legislativo  n.  56/2000  l'insieme
contiene gli indicatori in relazione ad attributi rilevanti,  clinici
e  organizzativi,  che  caratterizzano  i   processi   assistenziali,
declinandoli secondo le dimensioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del
presente decreto e  considerando  i  bisogni  di  salute  rilevati  o
stimati della popolazione. 
  2. Il sistema  persegue  l'obiettivo  di  descrivere  e  monitorare
l'erogazione dei LEA, incentivando il  miglioramento  della  qualita'
dell'assistenza erogata,  anche  attraverso  la  pubblicazione  e  il
confronto annuale delle misure e dei valori dei  singoli  indicatori,
tra le diverse  regioni  e  province  autonome,  e  nel  tempo,  come
disposto dall'art. 3 del presente decreto. 
  3. Nell'allegato I,  parte  integrante  del  presente  decreto,  e'
riportato l'elenco degli indicatori del sistema di garanzia di cui al
comma 1. 
  4. All'interno del sistema di garanzia  e'  individuato,  ai  sensi
dell'art. 5, comma  2,  del  presente  decreto,  un  sottoinsieme  di
indicatori da utilizzare per valutare sinteticamente l'erogazione dei
LEA attraverso: i) il confronto delle  misure  degli  indicatori  con
delle misure di riferimento, tenuto conto  dell'andamento  temporale;
ii) un punteggio  per  indicatore,  secondo  una  scala  definita  di
valori; iii) un risultato globale regionale che  indica  entro  quale
soglia  deve  ritenersi  garantita  l'erogazione  dei  LEA;  iv)   un
risultato globale nazionale, che permette di monitorare il Paese  nel
tempo e di confrontarlo con altre realta' a livello internazionale. 
  5. Nell'allegato II, parte integrante del  presente  decreto,  sono
riportati i criteri di analisi e valorizzazione degli indicatori  del
sistema di garanzia, unitamente ai criteri per la  definizione  degli
indicatori e dei valori di riferimento per il sottoinsieme di cui  al
comma 4. 
  6. Il sistema di garanzia e' coerente con il  sistema  di  verifica
degli adempimenti cui sono tenute le regioni per accedere alla  quota
integrativa prevista dall'art. 2, comma 68, della legge n. 191 del 23
dicembre 2009, ai sensi dell'art. 15, comma 24, del decreto-legge  n.
95/2012  (convertito,  con  modificazioni,  in  legge  n.  135/2012),
attraverso il sottoinsieme di cui al comma 4.