Art. 3 
 
       Modalita' di monitoraggio, valutazione e pubblicazione 
 
  1. Con circolare applicativa, a cura della Direzione generale della
programmazione sanitaria  del  Ministero  della  salute,  sentito  il
Comitato LEA, si definiscono, per ciascun indicatore,  le  specifiche
tecniche  per  il  relativo  calcolo  e  la  fonte   informativa   di
riferimento di cui al successivo art. 4. 
  2.  Il  calcolo  degli  indicatori  e  le  conseguenti  valutazioni
derivanti dal monitoraggio del sistema di  garanzia  sono  effettuati
annualmente dalla Direzione generale della  programmazione  sanitaria
del Ministero della salute. 
  3. All'esito dei risultati del comma 2,  il  Ministro,  sentito  il
Comitato LEA, attiva i processi di audit con  le  singole  regioni  e
province  autonome  nell'ottica  di   promuovere   un   percorso   di
miglioramento continuativo dell'erogazione dei LEA. 
  4. Il percorso di miglioramento, condiviso con la regione/provincia
autonoma  sulla  base  di  macro   obiettivi   e   di   un   relativo
cronoprogramma, e' valutato dal Comitato LEA, su istruttoria condotta
dalla Direzione generale della programmazione sanitaria. 
  5. L'eventuale inerzia  o  il  persistente  mancato  raggiungimento
degli obiettivi di miglioramento sono  segnalati  al  Ministro  della
salute per i conseguenti interventi di  competenza,  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  6. Le valutazioni del sottoinsieme di cui all'art. 2, comma 4,  del
presente  decreto  costituiscono  parte  integrante  del  sistema  di
verifica degli adempimenti cui sono tenute le  regioni  per  accedere
alla quota integrativa prevista dall'art. 2, comma 68, della legge n.
191 del 23 dicembre 2009,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  24,  del
decreto-legge n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge  n.
135/2012), di competenza del Comitato LEA. Gli indicatori  calcolati,
compresa la stima della qualita' dei dati di base ad essi relativi  e
i parametri di riferimento, sono  pubblicati  entro  il  31  dicembre
dell'anno successivo  a  quello  di  riferimento,  in  una  specifica
relazione nazionale resa disponibile sul portale del Ministero  della
salute, in applicazione dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 56/2000. 
  7. La relazione di cui  al  precedente  comma  viene  trasmessa  al
Parlamento per le finalita' di cui all'art. 47-ter, comma 1,  lettera
b-bis), del decreto  legislativo  n.  300/1999  («Monitoraggio  della
qualita' delle  attivita'  sanitarie  regionali  con  riferimento  ai
livelli essenziali delle prestazioni erogate»).