Art. 4 Fonti informative di riferimento 1. La raccolta dei dati di base, necessari alla costruzione degli indicatori, e' effettuata con le modalita' vigenti nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute; 2. L'assolvimento del debito informativo nei flussi correnti NSIS, quale garanzia di copertura delle informazioni necessarie per il sistema di garanzia da parte di tutte le regioni e le province autonome, e' condizione indispensabile per il calcolo degli indicatori. 3. Allo scopo di integrare le informazioni contenute nei flussi correnti, il sistema di garanzia puo' avvalersi di dati derivanti da altre fonti informative, esaustive o campionarie, a copertura nazionale; l'omogenea rappresentativita' delle popolazioni regionali di riferimento sull'intero territorio nazionale, costituisce requisito indispensabile per l'utilizzo di informazioni da tali fonti. 4. Il sistema di garanzia prende in considerazione la variabilita' casuale delle stime, secondo la metodologia di cui all'allegato II.