Art. 4 
 
                  Fonti informative di riferimento 
 
  1. La raccolta dei dati di base, necessari alla  costruzione  degli
indicatori, e' effettuata con le modalita'  vigenti  nell'ambito  del
Nuovo  sistema  informativo  sanitario  (NSIS)  del  Ministero  della
salute; 
  2. L'assolvimento del debito informativo nei flussi correnti  NSIS,
quale garanzia di copertura  delle  informazioni  necessarie  per  il
sistema di garanzia da parte  di  tutte  le  regioni  e  le  province
autonome,  e'  condizione  indispensabile  per   il   calcolo   degli
indicatori. 
  3. Allo scopo di integrare le  informazioni  contenute  nei  flussi
correnti, il sistema di garanzia puo' avvalersi di dati derivanti  da
altre  fonti  informative,  esaustive  o  campionarie,  a   copertura
nazionale; l'omogenea rappresentativita' delle popolazioni  regionali
di  riferimento   sull'intero   territorio   nazionale,   costituisce
requisito indispensabile  per  l'utilizzo  di  informazioni  da  tali
fonti. 
  4. Il sistema di garanzia prende in considerazione la  variabilita'
casuale delle stime, secondo la metodologia di cui all'allegato II.