Art. 5 
 
                     Modalita' di aggiornamento 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni, sentito il Comitato LEA, si provvede all'aggiornamento
dell'elenco di indicatori di cui all'allegato I. 
  2. Il Comitato  LEA  provvede  annualmente  all'approvazione  degli
indicatori, e relative soglie, che costituiscono il  sottoinsieme  di
cui all'art. 2,  comma  4,  del  presente  decreto,  nell'ambito  del
sistema di verifica adempimenti di cui all'art. 3, comma 6.