Art. 6 
 
                   Entrata in vigore e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i seguenti decreti ministeriali: 
    decreto  24  luglio  1995  del  Ministro  della  salute  recante:
«Contenuti e modalita' di utilizzo degli indicatori di  efficienza  e
qualita' nel Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 novembre 1995, n. 263; 
    decreto 15  ottobre  1996  del  Ministro  della  salute  recante:
«Approvazione degli indicatori per la  valutazione  delle  dimensioni
qualitative   del   servizio   riguardanti   la    personalizzazione,
l'umanizzazione dell'assistenza, il  diritto  all'informazione,  alle
prestazioni  alberghiere,  nonche'  l'andamento  delle  attivita'  di
prevenzione delle malattie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
18 gennaio 1997, n. 14; 
    decreto del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2001 recante:  «Sistema
di  garanzie  per   il   monitoraggio   dell'assistenza   sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2002, n. 34. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 marzo 2019 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                      Grillo          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Tria             

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2019 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1-1134