Art. 6 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti decreti ministeriali: decreto 24 luglio 1995 del Ministro della salute recante: «Contenuti e modalita' di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualita' nel Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1995, n. 263; decreto 15 ottobre 1996 del Ministro della salute recante: «Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione, l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonche' l'andamento delle attivita' di prevenzione delle malattie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1997, n. 14; decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2001 recante: «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2002, n. 34. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2019 Il Ministro della salute Grillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-1134