Art. 5 
 
 
Modalita'  di   reclutamento   del   personale   mediante   procedure
                             concorsuali 
 
  1. I concorsi pubblici  per  il  reclutamento  del  contingente  di
personale di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  b)  possono  essere
espletati nelle forme del concorso unico organizzato dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
per il tramite della Commissione per  l'attuazione  del  progetto  di
Riqualificazione  delle  pubbliche  amministrazioni  (RIPAM),   anche
mediante le modalita' semplificate di cui all'art. 14, comma  10-bis,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  2. Fatti salvi i titoli di  preferenza  previsti  in  via  generale
dalla normativa vigente, nelle predette  procedure  concorsuali  sono
individuati  i  titoli  preferenziali  di   cui   all'art.   73   del
decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' i titoli preferenziali e  i
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza  formativa  di  cui
all'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114.