Art. 5 Modalita' di reclutamento del personale mediante procedure concorsuali 1. I concorsi pubblici per il reclutamento del contingente di personale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) possono essere espletati nelle forme del concorso unico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), anche mediante le modalita' semplificate di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 2. Fatti salvi i titoli di preferenza previsti in via generale dalla normativa vigente, nelle predette procedure concorsuali sono individuati i titoli preferenziali di cui all'art. 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' i titoli preferenziali e i meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa di cui all'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.