Art. 2 
 
       Modello di rilevazione dei costi dei livelli essenziali 
                         di assistenza (LA) 
 
  1.  A  partire   dall'esercizio   relativo   all'anno   2019,   per
l'acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario  del  Ministero
della salute (NSIS) dei dati economici relativi ai costi dei  livelli
di assistenza del Servizio  sanitario  nazionale,  gli  enti  di  cui
all'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo  23  giugno
2011,  n.  118,  ovvero  le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende  ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale,  nonche'
le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sia  nel
caso di sussistenza della gestione  sanitaria  accentrata  presso  la
regione o la provincia autonoma medesima, sia nel  caso  di  gestione
integrale del finanziamento del Servizio sanitario  regionale  presso
gli enti del servizio sanitario regionale,  inviano  il  modello  dei
costi dei livelli di assistenza (LA) consuntivo rispettivamente  alle
regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della
salute  utilizzando   allo   scopo   l'apposito   modello   riportato
nell'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto
e sostituisce quello allegato al decreto del  Ministro  della  salute
del 18  giugno  2004,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 2004.