Art. 2 Modello di rilevazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza (LA) 1. A partire dall'esercizio relativo all'anno 2019, per l'acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute (NSIS) dei dati economici relativi ai costi dei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale, gli enti di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonche' le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario regionale, inviano il modello dei costi dei livelli di assistenza (LA) consuntivo rispettivamente alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute utilizzando allo scopo l'apposito modello riportato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2004, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 2004.