Art. 3 Modello di rilevazione Conto del Presidio (CP) 1. Per l'anno 2019 e' prevista una fase sperimentale di acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute (NSIS) del modello CP di cui all'allegato 4 del presente decreto. Per il medesimo anno 2019 resta comunque confermato l'obbligo di trasmettere al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute il modello CP di cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2001, n. 90. 2. A partire dall'anno 2020, per l'acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute (NSIS), il modello CP di cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2001, n. 90, e' sostituito dal nuovo modello di rilevazione denominato «Conto del Presidio» - CP di cui all'allegato 4. 3. Il modello CP, di cui al comma precedente, e' compilato dalle Aziende sanitarie locali per i presidi ospedalieri a gestione diretta di propria pertinenza al solo livello di consolidato aziendale dei presidi; dalle aziende ospedaliere (AO), dalle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (AOU) e dagli istituti di ricovero e cura (IRCCS), anche se trasformati in fondazioni pubbliche. 4. Le Aziende di cui al comma 2, compilano un modello CP consolidato aziendale, da trasmettere a sistema mediante il medesimo codice informatico identificativo dell'azienda fornito dal Ministero della salute. 5. Il modello CP e' compilato esclusivamente con riferimento ai dati di consuntivo per ciascun anno di riferimento.