Art. 3 
 
           Modello di rilevazione Conto del Presidio (CP) 
 
  1.  Per  l'anno  2019  e'  prevista  una   fase   sperimentale   di
acquisizione al Nuovo sistema  informativo  sanitario  del  Ministero
della salute (NSIS) del modello CP di cui all'allegato 4 del presente
decreto.  Per  il  medesimo  anno  2019  resta  comunque   confermato
l'obbligo di  trasmettere  al  Nuovo  sistema  informativo  sanitario
(NSIS) del Ministero della salute il modello CP di cui al decreto del
Ministro  della  sanita'  del  16  febbraio  2001,   pubblicato   nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2001, n. 90. 
  2. A partire dall'anno 2020, per l'acquisizione  al  Nuovo  sistema
informativo sanitario del Ministero della salute (NSIS),  il  modello
CP di cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001,
pubblicato nel supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  18
aprile 2001, n. 90, e' sostituito dal nuovo  modello  di  rilevazione
denominato «Conto del Presidio» - CP di cui all'allegato 4. 
  3. Il modello CP, di cui al comma precedente,  e'  compilato  dalle
Aziende sanitarie locali per i presidi ospedalieri a gestione diretta
di propria pertinenza al solo livello di  consolidato  aziendale  dei
presidi; dalle aziende ospedaliere (AO),  dalle  aziende  ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale  (AOU)  e
dagli istituti di ricovero e cura (IRCCS), anche  se  trasformati  in
fondazioni pubbliche. 
  4.  Le  Aziende  di  cui  al  comma  2,  compilano  un  modello  CP
consolidato aziendale, da trasmettere a sistema mediante il  medesimo
codice informatico identificativo dell'azienda fornito dal  Ministero
della salute. 
  5. Il modello CP e' compilato  esclusivamente  con  riferimento  ai
dati di consuntivo per ciascun anno di riferimento.