Art. 4 Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli 1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate nelle linee guida che accompagnano ciascuno di essi. 2. Le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto di quanto descritto nelle linee guida che accompagnano i singoli modelli di rilevazione economica ministeriale, in aggiornamento alla casistica applicativa emanata con decreto ministeriale del 17 settembre 2012, che continua ad applicarsi compatibilmente con quanto riportato con il presente decreto, e con eventuali successivi decreti, di adozione dei modelli di rilevazione economica. 3. I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'azienda e, con riferimento ai soli modelli LA e CP, anche dal responsabile del controllo di gestione. 4. I modelli alla cui compilazione sono tenute le regioni e le province autonome, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario regionale, devono essere sottoscritti dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal responsabile individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.