Art. 4 
 
       Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli 
 
  1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate  nelle
linee guida che accompagnano ciascuno di essi. 
  2. Le regioni e le province autonome sono  tenute  al  rispetto  di
quanto descritto nelle linee guida che accompagnano i singoli modelli
di  rilevazione  economica  ministeriale,   in   aggiornamento   alla
casistica  applicativa  emanata  con  decreto  ministeriale  del   17
settembre 2012, che continua ad applicarsi compatibilmente con quanto
riportato  con  il  presente  decreto,  e  con  eventuali  successivi
decreti, di adozione dei modelli di rilevazione economica. 
  3.  I  modelli  di  rilevazione  devono  essere  sottoscritti   dal
direttore generale, dal direttore amministrativo e  dal  responsabile
dell'area economico-finanziaria dell'azienda e,  con  riferimento  ai
soli modelli LA  e  CP,  anche  dal  responsabile  del  controllo  di
gestione. 
  4. I modelli alla cui compilazione sono  tenute  le  regioni  e  le
province  autonome,  sia  nel  caso  di  sussistenza  della  gestione
sanitaria accentrata  presso  la  regione  o  la  provincia  autonoma
medesima sia nel caso di gestione  integrale  del  finanziamento  del
servizio sanitario regionale presso gli enti del  servizio  sanitario
regionale, devono essere sottoscritti  dal  direttore  generale,  dal
direttore amministrativo e  dal  responsabile  individuato  ai  sensi
degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118.