Art. 5 
 
           Modalita' di trasmissione dei modelli economici 
 
  1. I modelli CE rilevazione a preventivo contraddistinti dal codice
«000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi entro il  15
febbraio  dell'anno  di  riferimento;  i  modelli  CE  rilevazione  a
preventivo consolidati regionali, contraddistinti dal  codice  «999»,
devono essere trasmessi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento. 
  2. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal  codice
«000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi per  ciascun
trimestre con le seguenti scadenze: 
    i) per il primo  trimestre,  entro  il  30  aprile  dell'anno  di
riferimento; 
    ii) per il secondo trimestre, entro il  31  luglio  dell'anno  di
riferimento; 
    iii) per il terzo trimestre, entro il  31  ottobre  dell'armo  di
riferimento; 
    iv) per il  quarto  trimestre,  entro  il  31  gennaio  dell'anno
successivo a quello di riferimento. 
  3. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal  codice
«999» riepilogativo regionale devono  essere  trasmessi  per  ciascun
trimestre con le seguenti scadenze: 
    i) per il primo  trimestre,  entro  il  15  maggio  dell'anno  di
riferimento; 
    ii) per il secondo trimestre, entro il  31  agosto  dell'anno  di
riferimento; 
    iii) per il terzo trimestre, entro il 15  novembre  dell'anno  di
riferimento; 
    iv) per il quarto  trimestre,  entro  il  15  febbraio  dell'anno
successivo a quello di riferimento. 
  4. I modelli rilevati a consuntivo CE, SP e LA, contraddistinti dal
codice «000» e dai codici  delle  aziende,  devono  essere  trasmessi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. 
  5. Il consolidato regionale, contraddistinto dal codice  «999»  dei
modelli CE, SP e LA rilevati  a  consuntivo,  deve  essere  trasmesso
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 
  6. Il modello CP compilato dagli enti individuati all'art. 3, comma
2, deve essere trasmesso a consuntivo entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello di riferimento. 
  7. Limitatamente all'anno 2019, per il  modello  CE  rilevazione  a
preventivo le scadenze di cui al comma 1 sono fissate rispettivamente
al 30 aprile 2019 per le aziende (codice 000 e codice aziende)  e  al
31 maggio 2019 per il consolidato regionale (codice 999). 
  8. Nel rispetto dei termini menzionati nei  commi  precedenti,  gli
enti destinatari del presente decreto inviano i dati  utilizzando  la
rete telematica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).