Art. 5 Modalita' di trasmissione dei modelli economici 1. I modelli CE rilevazione a preventivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento; i modelli CE rilevazione a preventivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento. 2. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze: i) per il primo trimestre, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; ii) per il secondo trimestre, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; iii) per il terzo trimestre, entro il 31 ottobre dell'armo di riferimento; iv) per il quarto trimestre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. 3. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «999» riepilogativo regionale devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze: i) per il primo trimestre, entro il 15 maggio dell'anno di riferimento; ii) per il secondo trimestre, entro il 31 agosto dell'anno di riferimento; iii) per il terzo trimestre, entro il 15 novembre dell'anno di riferimento; iv) per il quarto trimestre, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. 4. I modelli rilevati a consuntivo CE, SP e LA, contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. 5. Il consolidato regionale, contraddistinto dal codice «999» dei modelli CE, SP e LA rilevati a consuntivo, deve essere trasmesso entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 6. Il modello CP compilato dagli enti individuati all'art. 3, comma 2, deve essere trasmesso a consuntivo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. 7. Limitatamente all'anno 2019, per il modello CE rilevazione a preventivo le scadenze di cui al comma 1 sono fissate rispettivamente al 30 aprile 2019 per le aziende (codice 000 e codice aziende) e al 31 maggio 2019 per il consolidato regionale (codice 999). 8. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, gli enti destinatari del presente decreto inviano i dati utilizzando la rete telematica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).