Art. 6 Validazione dei dati 1. Il periodo che intercorre tra il termine per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende e quello per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «999», riepilogativo regionale, e' utilizzato dalle regioni per validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende e per comunicare alle stesse aziende le eventuali rettifiche da operare. 2. Alle scadenze per la trasmissione dei modelli riepilogativi regionali CE, SP, LA e CP, il Ministero della salute provvede ad utilizzare i dati. 3. Si richiama quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 in materia di approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci aziendali.