Art. 6 
 
                        Validazione dei dati 
 
  1. Il periodo che intercorre tra il termine per la trasmissione dei
modelli contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende e
quello per la trasmissione dei  modelli  contraddistinti  dal  codice
«999», riepilogativo  regionale,  e'  utilizzato  dalle  regioni  per
validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende  e  per
comunicare alle stesse aziende le eventuali rettifiche da operare. 
  2. Alle scadenze per  la  trasmissione  dei  modelli  riepilogativi
regionali CE, SP, LA e CP, il  Ministero  della  salute  provvede  ad
utilizzare i dati. 
  3. Si richiama quanto disposto dall'art. 32, comma 7,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 in materia di approvazione da parte
della Giunta regionale dei bilanci aziendali.