Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Romagna»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Romagna»; Vista la nota della Regione Emilia-Romagna pervenuta il 1° marzo 2018 assunta al protocollo con il n. 14490, con la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio Vini di Romagna nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Romagna», concernente alcune modifiche sostanziali ed una modifica minore all'art. 8 dei disciplinari di produzione delle sottozone «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro e Terra del Sole», «Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana», «Marzeno», «Oriolo», «Predappio», «San Vicinio», «Serra», allegati al disciplinare di produzione della DOC in questione, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, riguardante norme concernenti i dispositivi di chiusura per i prodotti che riportano il nome delle sopra citate sottozone; Vista la successiva nota della Regione Emilia-Romagna del 6 luglio 2018, con la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio Vini di Romagna, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere una ulteriore modifica all'art. 7 dei disciplinari di produzione delle sopra menzionate sottozone, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, riguardante l'etichettatura dei prodotti designati con il nome delle sopra menzionate sottozone; Vista l'ulteriore domanda del Consorzio Vini di Romagna, trasmessa con nota della Regione Emilia-Romagna del 5 dicembre 2018, con la quale e' stato richiesto che per le modifiche contenute agli articoli 7 ed 8 dei disciplinari delle sottozone in questione allegati al disciplinare della DOC dei vini «Romagna», sia applicata la procedura semplificata stabilita ai sensi dell'art. 10, comma 8 del decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019 concernente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» che modifica gli articoli 7 ed 8 dei disciplinari delle sottozone sopra citate allegati al disciplinare della DOC dei vini «Romagna»; Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 1° marzo 2018, presentata per il tramite della Regione Emilia-Romagna su istanza del «Consorzio vini di Romagna» con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Romagna», concernente alcune modifiche sostanziali degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, e 7 del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Romagna», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 30 maggio 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Romagna»; Considerato che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, la predetta domanda di modifica contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato regolamento UE n. 33/2019 sono da separare ai fini del successivo iter procedurale e, in tal senso, il presente provvedimento prende in considerazione le «modifiche ordinarie», mentre si rimanda ad altro provvedimento per il seguito procedurale delle «modifiche unionali»; Considerato altresi' che, ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni, Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Romagna». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.