Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati; esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualita' delle uve); e' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti: ===================================================================== | | | Titolo alcolometrico volumico | | Tipologie | t/ha | naturale minimo % | +========================+========+=================================+ |«Monferrato» rosso | 11,0 | 10,00 | +------------------------+--------+---------------------------------+ |«Monferrato» bianco | 11,0 | 9,50 | +------------------------+--------+---------------------------------+ |«Monferrato» Chiaretto o| | | |Ciaret | 11,0 | 10,00 | +------------------------+--------+---------------------------------+ |«Monferrato» Dolcetto | 9,0 | 10,50 | +------------------------+--------+---------------------------------+ |«Monferrato» Casalese | | | |Cortese | 10,0 | 10,00 | +------------------------+--------+---------------------------------+ |«Monferrato» Freisa | 9,5 | 10,00 | +------------------------+--------+---------------------------------+ |«Monferrato» Nebbiolo | 9,0 | 11,50 | +------------------------+--------+---------------------------------+ |«Monferrato» Nebbiolo | | | |superiore | 8,0 | 12,00 | +------------------------+--------+---------------------------------+ Nelle annate particolarmente abbondanti, i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine «Monferrato» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. La possibilita' di destinare alla rivendicazione della DOC «Monferrato» i superi di produzione delle DOC e DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e' subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.