(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte  a  conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    2. In particolare le condizioni di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      terreni: argillosi, limosi, sabbiosi  e  calcarei,  nelle  loro
combinazioni; 
      giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni  di
fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati; 
      esposizione: adatta ad assicurare un'idonea  maturazione  delle
uve; 
      densita' d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in  funzione
delle caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I  vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere  composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a 3.300; 
      forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente;
sistemi di potatura: il Guyot, il cordone speronato basso  e/o  altre
forme comunque atte a non modificare in negativo  la  qualita'  delle
uve); 
      e' vietata ogni pratica di forzatura; 
      e' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    3. Le rese massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  1  ed  i
titoli alcolometrici volumici  naturali  minimi  delle  relative  uve
destinate  alla  vinificazione,  devono  essere  rispettivamente   le
seguenti: 
 
=====================================================================
|                        |        |  Titolo alcolometrico volumico  |
|       Tipologie        |  t/ha  |        naturale minimo %        |
+========================+========+=================================+
|«Monferrato» rosso      |  11,0  |              10,00              |
+------------------------+--------+---------------------------------+
|«Monferrato» bianco     |  11,0  |              9,50               |
+------------------------+--------+---------------------------------+
|«Monferrato» Chiaretto o|        |                                 |
|Ciaret                  |  11,0  |              10,00              |
+------------------------+--------+---------------------------------+
|«Monferrato» Dolcetto   |  9,0   |              10,50              |
+------------------------+--------+---------------------------------+
|«Monferrato» Casalese   |        |                                 |
|Cortese                 |  10,0  |              10,00              |
+------------------------+--------+---------------------------------+
|«Monferrato» Freisa     |  9,5   |              10,00              |
+------------------------+--------+---------------------------------+
|«Monferrato» Nebbiolo   |  9,0   |              11,50              |
+------------------------+--------+---------------------------------+
|«Monferrato» Nebbiolo   |        |                                 |
|superiore               |  8,0   |              12,00              |
+------------------------+--------+---------------------------------+
 
    Nelle annate particolarmente abbondanti, i quantitativi di uve da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
«Monferrato» devono essere riportati nei limiti di cui sopra  purche'
la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi,  fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
    4. La possibilita' di destinare  alla  rivendicazione  della  DOC
«Monferrato» i superi di produzione delle DOC e DOCG insistenti nella
stessa area di produzione, secondo quanto  previsto  dalla  normativa
vigente, e'  subordinata  a  specifica  autorizzazione  regionale  su
richiesta del Consorzio di tutela  e  sentite  le  Organizzazioni  di
categoria.