Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Monferrato» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «riserva», «vecchio» e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione e presentazione l'indicazione della menzione «Casalese» dovra' figurare in caratteri di dimensione inferiore o uguale a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Monferrato», con obbligo di uguaglianza per tipo di carattere, colore, indice colorimetrico. 4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Monferrato» bianco e rosso la specificazione del colore e' facoltativa. 5. Ai vini a denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso, «Monferrato» bianco, «Monferrato» Freisa e' consentito utilizzare in etichetta la menzione «vivace».