(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Monferrato» e' vietata l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare
di  produzione,  ivi  compresi   gli   aggettivi   «extra»,   «fine»,
«naturale», «scelto», «selezionato», «riserva», «vecchio» e similari. 
    2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1
e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi  o
ragioni sociali o marchi privati,  purche'  non  abbiano  significato
laudativo, e non traggano in inganno il consumatore. 
    3.  Nella  designazione  e  presentazione   l'indicazione   della
menzione  «Casalese»  dovra'  figurare  in  caratteri  di  dimensione
inferiore o uguale a quelli utilizzati per indicare la  denominazione
«Monferrato», con obbligo  di  uguaglianza  per  tipo  di  carattere,
colore, indice colorimetrico. 
    4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Monferrato» bianco e rosso la specificazione del
colore e' facoltativa. 
    5. Ai vini a denominazione di  origine  controllata  «Monferrato»
rosso,  «Monferrato»  bianco,  «Monferrato»  Freisa   e'   consentito
utilizzare in etichetta la menzione «vivace».