Art. 8. Confezionamento 1. Per le tipologie «Monferrato» rosso e «Monferrato» bianco e' consentito l'uso di tutti i contenitori previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, relativamente al tipo di materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti ed alle capacita'. 2. Per tutte le altre tipologie previste dall'art. 1, «Monferrato» Dolcetto, «Monferrato» Freisa, «Monferrato» Nebbiolo, «Monferrato» Casalese Cortese e «Monferrato» Chiaretto o Ciaret le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, ma comunque non inferiori a litri 0,187 e con l'esclusione del contenitore da litri 2. 3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Monferrato» di cui all'art. 1 e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con esclusione del tappo a corona.