(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. Per le tipologie «Monferrato» rosso e «Monferrato»  bianco  e'
consentito l'uso  di  tutti  i  contenitori  previsti  dalla  vigente
normativa comunitaria e nazionale, relativamente al tipo di materiali
idonei a venire a contatto con gli alimenti ed alle capacita'. 
    2.  Per  tutte  le  altre   tipologie   previste   dall'art.   1,
«Monferrato» Dolcetto, «Monferrato»  Freisa,  «Monferrato»  Nebbiolo,
«Monferrato» Casalese Cortese e «Monferrato» Chiaretto  o  Ciaret  le
bottiglie  nelle  quali  vengono   confezionati   i   vini   per   la
commercializzazione  devono  essere  di  vetro,  di  forma  e  colore
tradizionale,  di  capacita'  consentita  dalla   vigente   normativa
comunitaria e nazionale, ma comunque non inferiori a  litri  0,187  e
con l'esclusione del contenitore da litri 2. 
    3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Monferrato»  di  cui
all'art. 1 e'  previsto  l'utilizzo  dei  dispositivi  ammessi  dalla
vigente normativa comunitaria e nazionale, con esclusione del tappo a
corona.