Art. 5 Obbligo di rendicontazione delle somme e di pubblicazione dei rendiconti 1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte dell'amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. A tal fine l'amministrazione competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di pubblicita' sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.