Art. 5 
 
               Obbligo di rendicontazione delle somme 
                  e di pubblicazione dei rendiconti 
 
  1. Con riferimento agli obblighi relativi alla  rendicontazione  da
parte dei soggetti destinatari  delle  somme  di  cui  al  precedente
articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei  rendiconti  da  parte
dell'amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'art.  8
del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.   111,   nonche'   le
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 111. A tal fine l'amministrazione competente e'  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. Le somme erogate quali  contributo  del  cinque  per  mille  non
possono in ogni caso  essere  utilizzate  per  coprire  le  spese  di
pubblicita' sostenute per fare campagna  di  sensibilizzazione  sulla
destinazione della  quota  del  cinque  per  mille  dell'imposta  sui
redditi delle persone fisiche, a  pena  di  recupero  del  contributo
utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.