Art. 22 
 
Misure relative al personale tecnico  in  servizio  presso  gli  enti
          locali e gli uffici speciali per la ricostruzione 
 
  (( 01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2019». )) 
  1. All'articolo 50 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera a), le parole  «nella  misura  massima  di
cento unita'» sono soppresse; 
    b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «e' corrisposto con
oneri  a  carico  esclusivo  del  Commissario   straordinario»   sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «,  il  quale  provvede  direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente
locale»; 
    c)  al  comma  7,  lettera  c),  dopo  le   parole   «Commissario
Straordinario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   previa   verifica
semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati
dallo stesso e dai vice commissari. (( Al Commissario straordinario e
agli esperti di cui al comma 6  sono  riconosciute,  ai  sensi  della
vigente disciplina in materia e comunque nel  limite  complessivo  di
euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro  80.000  per  l'anno  2020,  le
spese di viaggio, vitto e alloggio  connesse  all'espletamento  delle
attivita' demandate, nell'ambito  delle  risorse  gia'  previste  per
spese di missione,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3». )) 
  2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, fino  a  settecento
unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse»; 
  0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse
all'espletamento  dei  compiti  demandati  per   la   riparazione   e
ricostruzione  degli  immobili  danneggiati  dall'evento  sismico   e
dell'andamento delle  richieste  di  contributo,  ferma  restando  la
deroga di cui al  comma  1-bis,  il  Commissario  straordinario  puo'
autorizzare con proprio provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione  e  i  comuni  a   stipulare,   nei   limiti   previsti
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96,
ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del  presente
articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo  tecnico
o amministrativo-contabile da impiegare  esclusivamente  nei  servizi
necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di
euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Ai
relativi oneri si fa  fronte  mediante  corrispondente  utilizzo  del
fondo derivante dal  riaccertamento  dei  residui  passivi  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  ordinanze  commissariali   si
provvede alla ripartizione del personale  autorizzato  fra  gli  enti
destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per  la
regolamentazione del presente comma»; 
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le  esigenze  di
cui al comma 1»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  stipulando
contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di
professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  non  iscrizione  o
avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di  cui
all'articolo 34 del presente decreto»; )) 
    b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «anche in deroga al
limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per  una
sola volta e» sono soppresse e le  parole  «31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019 e comunque nel  rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea»; 
    c) il comma 3-quinquies e' abrogato. 
  3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «dalla legge 7 agosto 2012,  n.
134,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e'  assegnato  temporaneamente
all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e». 
  (( 4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, al primo periodo, le parole: «e  di  consentire  la  progressiva
cessazione  delle  funzioni  commissariali,  con  riassunzione  delle
medesime  da  parte  degli  enti  ordinariamente   competenti»   sono
soppresse. 
  4-bis.  Al  comma  5,  terzo  periodo,  dell'articolo  67-ter   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  le  parole:  «al  personale  in
servizio al 30 settembre 2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al
personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di
cui al presente comma». ))