Art. 2 
 
  1. Il Centro di referenza di cui all'art. 1,  oltre  a  svolgere  i
compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro  della  sanita'  4
ottobre 1999: 
    a) realizza un sistema  strutturato  e  permanente  di  referenti
all'interno dei singoli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  ai
fini del coordinamento delle attivita' che saranno  poste  in  essere
sul territorio nazionale; 
    b) fornisce assistenza  tecnico-scientifica  al  Ministero  della
salute; 
    c) cura l'organizzazione  di  corsi  di  formazione,  nell'ambito
delle proprie competenze, per il  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e di altri operatori di Enti competenti; 
    d) promuove e svolge attivita' di programmazione scientifica,  di
risk-assessment, di sorveglianza e analisi epidemiologica; 
    e) mette in  atto  ogni  altra  utile  attivita'  attinente  alle
proprie competenze, ivi compresi la collaborazione e il coordinamento
con altre amministrazioni, centri ed associazioni del settore. 
  Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 aprile 2019 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 1520