Art. 2 1. Il Centro di referenza di cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 4 ottobre 1999: a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti zooprofilattici sperimentali, ai fini del coordinamento delle attivita' che saranno poste in essere sul territorio nazionale; b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute; c) cura l'organizzazione di corsi di formazione, nell'ambito delle proprie competenze, per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di Enti competenti; d) promuove e svolge attivita' di programmazione scientifica, di risk-assessment, di sorveglianza e analisi epidemiologica; e) mette in atto ogni altra utile attivita' attinente alle proprie competenze, ivi compresi la collaborazione e il coordinamento con altre amministrazioni, centri ed associazioni del settore. Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2019 Il Ministro: Grillo Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 1520