Art. 14 
 
 
            Soggetti attuatori degli interventi relativi 
              alle opere pubbliche e ai beni culturali 
 
  1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui
all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori: 
  a) la Regione Molise; 
  b) la Regione Siciliana; 
  c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  e) l'Agenzia del demanio; 
  f) i comuni di cui all'allegato 1; 
  g) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture; 
  i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente  agli
interventi  sugli  immobili  di  proprieta'  di  enti   ecclesiastici
civilmente  riconosciuti  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
rilevanza europea di cui all'articolo 35  del  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  l) le Province o Citta' metropolitane. 
  1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo
13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei  limiti  delle
risorse disponibili, i soggetti  attuatori  di  cui  al  comma  1  ad
avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita' di  centrale
di committenza,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  7.  I
Commissari  straordinari  possono  inoltre  rendere  disponibile   ai
soggetti attuatori  di  cui  al  comma  l  il  supporto  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'articolo 8. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 1.