Art. 21 
 
 
Contributo straordinario  per  il  Comune  de  L'Aquila  e  ulteriori
  provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere 
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato  un  contributo  straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro annui.»; 
    b) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per
l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000  euro  per
le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo
2-bis,  comma  32,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del
cratere, trasferito all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere di cui all'articolo  67-ter,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per  l'anno  2020,  si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. 
  2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n.  89,  le  parole:  «entro  quattrocentottanta  giorni  dalla
comunicazione di avvio del procedimento  di  recupero  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del  9  marzo  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  3,  del  decreto-legge  24  giugno
          2016, n. 113  (Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti
          territoriali   e   il    territorio),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Contributo  straordinario  in  favore  del
          Comune de  L'Aquila).  -  1.  In  relazione  alle  esigenze
          connesse alla ricostruzione  a  seguito  del  sisma  del  6
          aprile 2009, per l'anno 2016 e'  assegnato  in  favore  del
          Comune dell'Aquila un contributo straordinario a  copertura
          delle   maggiori   spese    e    delle    minori    entrate
          complessivamente di 16 milioni di euro, e per  l'anno  2017
          e'  assegnato  un  contributo  straordinario   dell'importo
          complessivo di 12 milioni di euro, a valere  sulle  risorse
          di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con  le
          modalita' ivi previste. Per l'anno  2018  e'  assegnato  un
          contributo straordinario  dell'importo  complessivo  di  10
          milioni di euro. Per gli anni 2019 e 2020 e'  assegnato  un
          contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro
          annui. Tale contributo, per  quanto  concerne  le  maggiori
          spese, e' destinato alle seguenti finalita': 
                  a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b)  esigenze  del
          settore sociale e della scuola  dell'obbligo  ivi  compresi
          gli asili nido; c) esigenze connesse  alla  viabilita';  d)
          esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino  e
          manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle  minori
          entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro:  per
          le entrate tributarie,  delle  tasse  per  la  raccolta  di
          rifiuti solidi urbani e, per le  entrate  extra-tributarie,
          dei proventi derivanti da  posteggi  a  pagamento,  servizi
          mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari. 
                1-bis.  Al  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 3, comma 1, lettera a), sono  aggiunti,
          in fine, i seguenti  periodi:  «L'acquisto  dell'abitazione
          sostitutiva  comporta  il  contestuale   trasferimento   al
          patrimonio comunale dell'abitazione  distrutta  ovvero  dei
          diritti di cui al quarto comma dell'art.  1128  del  codice
          civile. Se  la  volumetria  dell'edificio  ricostruito,  in
          conseguenza dell'acquisto  dell'abitazione  equivalente  da
          parte di alcuno dei  condomini,  e'  inferiore  rispetto  a
          quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al  quarto
          comma   dell'art.   1128    del    codice    civile    sono
          proporzionalmente  trasferiti   di   diritto   agli   altri
          condomini;  se  tuttavia  l'edificio  e'  ricostruito   con
          l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di
          cui al citato quarto comma dell'art. 1128 del codice civile
          sono trasferiti a coloro che hanno  sostenuto  tali  spese.
          Gli  atti  pubblici  e  le  scritture  private  autenticate
          ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero
          agli altri condomini di cui ai periodi precedenti,  nonche'
          quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro  diviso
          agli originari condomini o  loro  aventi  causa  le  unita'
          immobiliari  facenti  parte  dei  fabbricati   ricostruiti,
          costituiscono  titolo   per   trasferire   sugli   immobili
          ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con  le  modalita'
          di cui al secondo comma dell'art. 2825 del  codice  civile,
          le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli  gravanti  su
          quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti  all'imposta
          di successione  ne'  alle  imposte  e  tasse  ipotecarie  e
          catastali gli  immobili  demoliti  o  dichiarati  inagibili
          costituenti abitazione principale del de cuius»; 
                  b) all'art. 14, comma 5-bis, il quarto  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «La  ricostruzione  degli  edifici
          civili  privati  di  cui  al  periodo  precedente   esclude
          l'applicazione dell'art. 3». 
                1-ter. All'art. 67-quater, comma 2, lettera  a),  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il
          secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   «Decorso
          inutilmente tale  termine,  il  comune  si  sostituisce  al
          privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli
          immobili, affida, con  i  procedimenti  in  essere  per  la
          ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione  dei
          lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori
          oneri». 
                1-quater.   All'art.   67-quater,   comma   5,    del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto
          e il quinto periodo sono soppressi. 
                2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi  da
          L'Aquila,  per  le  maggiori  spese  e  le  minori  entrate
          comunque connesse alle esigenze  della  ricostruzione,  per
          l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a  2,5  milioni
          di euro, comprensivo di  una  quota  pari  a  500.000  euro
          finalizzata alle spese per il  personale  impiegato  presso
          gli uffici territoriali  per  la  ricostruzione  (UTR)  per
          l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori  del
          cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari
          a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
          2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato  alle  spese
          per il personale impiegato presso gli  uffici  territoriali
          per  la  ricostruzione,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile  2013,
          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2013,  n.  71,  e  successivi  rifinanziamenti,  e  con  le
          modalita' ivi previste. Per l'anno  2018  e'  destinato  un
          contributo pari a 2 milioni di euro.  Per  l'anno  2019  e'
          destinato un contributo pari a  2  milioni  di  euro.  Tali
          risorse  sono  trasferite  al  Comune  di  Fossa   che   le
          ripartisce tra i singoli  beneficiari  previa  verifica  da
          parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni
          del cratere degli effettivi fabbisogni. Per l'anno 2019  e'
          destinato altresi' un contributo di  500.000  euro  per  le
          spese  derivanti   dall'attuazione   di   quanto   previsto
          dall'art. 2-bis, comma 32,  del  decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle  pratiche
          relative  ai   comuni   fuori   del   cratere,   trasferito
          all'Ufficio speciale per la ricostruzione  dei  comuni  del
          cratere  di  cui  all'art.  67-ter,  commi  2  e   3,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
                2-bis. Al fine di  assicurare  la  trasparenza  nella
          gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016
          i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei  contributi
          straordinari ivi  previsti,  pubblicano  nel  proprio  sito
          internet  istituzionale  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          predette risorse e i risultati conseguiti.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2-bis,  comma   32,   del
          decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
          in  materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172, come modificato dalla presente legge, si veda nelle
          note all'art. 22. 
              - Per il testo dell'art. 67-ter, del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 134, come modificato dalla presente legge, si veda
          nelle note all'art. 22. 
              - Si riporta l'art. 7-bis, comma 1,  del  decreto-legge
          26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          dell'area  industriale  di  Piombino,   di   contrasto   ad
          emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate  del
          maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo  e
          la  realizzazione  degli   interventi   per   Expo   2015),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71: 
                «Art.  7-bis  (Rifinanziamento  della   ricostruzione
          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo). -  1.
          Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  per
          la  ricostruzione  privata  nei  territori  della   regione
          Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di
          cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  autorizzata  la  spesa  di
          197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2014  al
          2019 al fine della concessione di contributi a privati, per
          la    ricostruzione    o    riparazione    di     immobili,
          prioritariamente   adibiti   ad   abitazione    principale,
          danneggiati ovvero  per  l'acquisto  di  nuove  abitazioni,
          sostitutive  dell'abitazione   principale   distrutta.   Le
          risorse di cui al  precedente  periodo  sono  assegnate  ai
          comuni  interessati  con  delibera  del   CIPE   che   puo'
          autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi
          in relazione  alle  effettive  esigenze  di  ricostruzione,
          previa  presentazione  del  monitoraggio  sullo  stato   di
          utilizzo  delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,   ferma
          restando  l'erogazione  dei  contributi  nei  limiti  degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta   l'art.   1-septies,   comma   1,   del
          decreto-legge 29  maggio  2018,  n.  55  (Ulteriori  misure
          urgenti a favore  delle  popolazioni  dei  territori  delle
          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2018,
          n. 89, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1-septies (Disposizioni in materia di  recupero
          di aiuti dichiarati illegittimi). - 1. Tenuto  conto  delle
          oggettive difficolta', anche sul  piano  probatorio,  della
          ricostruzione delle realta' economiche a distanza  di  anni
          dall'evento  sismico,  sotto  il  profilo  sia  del   danno
          emergente  che  del  lucro  cessante,   i   dati   relativi
          all'ammontare dei danni subiti  per  effetto  degli  eventi
          sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal  6
          aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme
          effettivamente percepite devono essere presentati,  a  pena
          di decadenza, entro il 31 dicembre 2019.».