Art. 5 ter 
 
 
            Norme applicabili in materia di procedimenti 
           di localizzazione di opere di interesse statale 
 
  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  14,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della  legge  7  agosto
1990, n. 241»; 
  b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 3, del decreto del Presidente della
          Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383  (Regolamento  recante
          disciplina dei procedimenti di localizzazione  delle  opere
          di  interesse  statale),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 3  (Localizzazione  delle  opere  di  interesse
          statale difformi  dagli  strumenti  urbanistici  e  mancato
          perfezionamento dell'intesa). - 1.  Qualora  l'accertamento
          di conformita' di cui all'art. 2 del presente  regolamento,
          dia esito negativo, oppure  l'intesa  tra  lo  Stato  e  la
          regione interessata non  si  perfezioni  entro  il  termine
          stabilito, viene convocata una  conferenza  di  servizi  ai
          sensi degli articoli da 14 a  14-quinquies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano
          la   regione   e,   previa   deliberazione   degli   organi
          rappresentativi, il comune o i comuni interessati,  nonche'
          le altre amministrazioni dello Stato e  gli  enti  comunque
          tenuti ad adottare atti di intesa, o a  rilasciare  pareri,
          autorizzazioni, approvazioni, nulla  osta,  previsti  dalle
          leggi statali e regionali. 
                2. (Abrogato). 
                3. (Abrogato). 
                4. (Abrogato). 
                5. (Abrogato).». 
              - Si  riporta  l'art.  2,  comma  14,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  2   (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi). - (Omissis). 
                14. In caso di opere e lavori pubblici  di  interesse
          nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e
          servizi  pubblici  nonche'  di   amministrazioni   statali,
          ricompresi nella programmazione di settore e  per  i  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti,
          l'intesa di cui all'art. 81, secondo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora
          non sia stata  perfezionata  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta da parte dell'amministrazione statale competente,
          puo' essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza
          di servizi convocata, ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241  e  successive  modificazioni,  sia  dalla  medesima
          amministrazione sia dalla regione. 
                (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La  conferenza
          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  14-bis  o   con   modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
                2. La  conferenza  di  servizi  decisoria  e'  sempre
          indetta   dall'amministrazione   procedente    quando    la
          conclusione  positiva  del  procedimento   e'   subordinata
          all'acquisizione di piu' pareri,  intese,  concerti,  nulla
          osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  da
          diverse  amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici.  Quando  l'attivita'  del  privato   sia
          subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
          adottare  a  conclusione  di  distinti   procedimenti,   di
          competenza  di  diverse   amministrazioni   pubbliche,   la
          conferenza di servizi  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
                3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge  secondo  le  disposizioni  dell'art.
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
                4. Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione
          di impatto ambientale di  competenza  regionale,  tutte  le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi dell'art. 14-ter, secondo quanto  previsto  dall'art.
          27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai
          soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
          procedimento ai sensi dell'art. 9.». 
                «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La
          conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2, si svolge
          in forma semplificata e in  modalita'  asincrona,  salvo  i
          casi di cui ai commi 6  e  7.  Le  comunicazioni  avvengono
          secondo le modalita'  previste  dall'art.  47  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                  a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                  b) il termine perentorio, non superiore a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'art.  2,  comma  7,  integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                  c) il termine perentorio, comunque non superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano  un
          termine diverso, il suddetto termine e' fissato in  novanta
          giorni; 
                  d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'art. 14-ter,  da  tenersi  entro  dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
                3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
                4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
                5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva della conferenza, con gli effetti di cui  all'art.
          14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente  atti  di
          assenso non condizionato, anche implicito,  ovvero  qualora
          ritenga, sentiti  i  privati  e  le  altre  amministrazioni
          interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
          indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso  o  del
          superamento  del  dissenso  possano  essere  accolte  senza
          necessita'  di   apportare   modifiche   sostanziali   alla
          decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
          uno o piu' atti di dissenso  che  non  ritenga  superabili,
          l'amministrazione  procedente  adotta,  entro  il  medesimo
          termine, la determinazione di  conclusione  negativa  della
          conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
          Nei  procedimenti  a   istanza   di   parte   la   suddetta
          determinazione produce gli effetti della  comunicazione  di
          cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette
          alle   altre   amministrazioni   coinvolte   le   eventuali
          osservazioni presentate nel  termine  di  cui  al  suddetto
          articolo e procede ai sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale
          mancato accoglimento di tali osservazioni e'  data  ragione
          nell'ulteriore   determinazione   di   conclusione    della
          conferenza. 
                6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,
          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame
          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data
          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
          conferenza  in  modalita'  sincrona,  ai  sensi   dell'art.
          14-ter. 
                7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
          comunicando alle altre amministrazioni le  informazioni  di
          cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e  convocando  la
          riunione  entro   i   successivi   quarantacinque   giorni.
          L'amministrazione procedente  puo'  altresi'  procedere  in
          forma simultanea  e  in  modalita'  sincrona  su  richiesta
          motivata  delle  altre  amministrazioni   o   del   privato
          interessato avanzata entro il termine perentorio di cui  al
          comma 2, lettera b). In tal caso la riunione  e'  convocata
          nei successivi quarantacinque giorni 2.». 
                «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera  d),
          ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis,  comma
          7, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche
          in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni
          competenti. 
                2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi di cui all'art.  14-bis,  comma
          7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte  alla
          tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei  beni
          culturali e della  salute  dei  cittadini,  il  termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
                3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
                4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto. Le amministrazioni di cui all'art.  14-quinquies,
          comma  1,  prima  della  conclusione   dei   lavori   della
          conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
          proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 
                5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
                6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
                7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non
          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
          della  conferenza,  con  gli  effetti   di   cui   all'art.
          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse
          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite
          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito
          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza.». 
                «Art.  14-quater  (Decisione  della   conferenza   di
          servizi). - 1. La determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza, adottata dall'amministrazione  procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
                2. Le amministrazioni  i  cui  atti  sono  sostituiti
          dalla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
          conferenza  possono  sollecitare  con  congrua  motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies.  Possono  altresi'
          sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche  per  il
          tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5  dell'art.
          14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse  nei
          termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
          sensi dell'art. 21-quinquies. 
                3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi    dell'art.
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
                4.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza.». 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro dieci giorni dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  Province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.».