Art. 2 
 
 
           Divieto di partecipazione ad attivita' elusive 
 
  E' proibito partecipare,  consapevolmente  e  intenzionalmente,  ad
attivita' aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere  i  requisiti  di
cui all'art. 1; cio' include il  divieto  di  agire  in  qualita'  di
sostituto del fornitore di opzioni binarie.