Art. 2 Divieto di partecipazione ad attivita' elusive E' proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attivita' aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'art. 1; cio' include il divieto di agire in qualita' di sostituto del fornitore di opzioni binarie.