Art. 2 
 
         Attivita' preliminari alla richiesta di rateazione 
 
  1. L'ente locale, prima  di  presentare  l'istanza  di  rateazione,
comunica  all'agente  della  riscossione  i   carichi   che   intende
rateizzare e  il  numero  delle  rate  mensili  nelle  quali  intende
ripartire il pagamento. La comunicazione deve essere corredata  dalla
delibera  consiliare  di  ricorso  alla  procedura  di   riequilibrio
finanziario pluriennale e  deve  indicare  la  durata  del  piano  di
riequilibrio. 
  2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma  1,  l'agente  della  riscossione  verifica  che  i  carichi
indicati dall'ente siano ricompresi tra quelli previsti dall'art.  1,
comma 2, e predispone lo schema del  piano  di  ammortamento  a  rate
costanti sulla base delle indicazioni ricevute  dall'ente  locale  in
quanto conformi alle previsioni di cui all'articolo  4  del  presente
decreto.