Art. 2 Attivita' preliminari alla richiesta di rateazione 1. L'ente locale, prima di presentare l'istanza di rateazione, comunica all'agente della riscossione i carichi che intende rateizzare e il numero delle rate mensili nelle quali intende ripartire il pagamento. La comunicazione deve essere corredata dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e deve indicare la durata del piano di riequilibrio. 2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione verifica che i carichi indicati dall'ente siano ricompresi tra quelli previsti dall'art. 1, comma 2, e predispone lo schema del piano di ammortamento a rate costanti sulla base delle indicazioni ricevute dall'ente locale in quanto conformi alle previsioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.