Art. 3 Presentazione della richiesta della dilazione 1. L'ente locale presenta, a pena di decadenza, la richiesta di rateazione all'agente della riscossione entro trenta giorni dalla approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei conti. La domanda conforme allo schema del piano di ammortamento rilasciato dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' redatta utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Alla richiesta di dilazione sono allegate, a pena di improcedibilita', copia della delibera di approvazione del piano da parte della Corte dei conti e la delegazione di pagamento, di cui all'art. 243-bis, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione emette il provvedimento definitivo allegando il piano di rateazione. Il termine per il pagamento della prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo all'emissione del provvedimento; il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade l'ultimo giorno di ciascun mese. 3. Il pagamento delle rate del piano di dilazione e' effettuato, alle relative scadenze, dal Tesoriere dell'ente locale sulla base della delegazione di pagamento di cui all'art. 243-bis, comma 7-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 4. Il Ministero dell'interno trasmette all'agente della riscossione copia dei provvedimenti definitivi di approvazione o di diniego dei piani di riequilibrio pluriennale finanziario entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La trasmissione all'agente della riscossione e' effettuata mediante Posta elettronica certificata (PEC), il cui indirizzo e' indicato nel sito istituzionale dello stesso agente.