Art. 3 
 
            Presentazione della richiesta della dilazione 
 
  1. L'ente locale presenta, a pena di  decadenza,  la  richiesta  di
rateazione all'agente della riscossione  entro  trenta  giorni  dalla
approvazione del piano di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  da
parte della Corte dei conti. La  domanda  conforme  allo  schema  del
piano di ammortamento rilasciato  dall'agente  della  riscossione  ai
sensi  dell'art.  2,  comma  2,  e'  redatta  utilizzando  l'apposita
modulistica reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Alla   richiesta   di   dilazione   sono   allegate,   a   pena    di
improcedibilita', copia della delibera di approvazione del  piano  da
parte della Corte dei conti e la delegazione  di  pagamento,  di  cui
all'art. 243-bis,  comma  7-quinquies,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di  cui
al comma  1,  l'agente  della  riscossione  emette  il  provvedimento
definitivo allegando il  piano  di  rateazione.  Il  termine  per  il
pagamento della prima rata scade l'ultimo giorno del mese  successivo
all'emissione del provvedimento; il termine per  il  pagamento  delle
rate successive alla prima scade l'ultimo giorno di ciascun mese. 
  3. Il pagamento delle rate del piano di  dilazione  e'  effettuato,
alle relative scadenze, dal Tesoriere  dell'ente  locale  sulla  base
della  delegazione  di  pagamento  di  cui  all'art.  243-bis,  comma
7-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali. 
  4. Il Ministero dell'interno trasmette all'agente della riscossione
copia dei provvedimenti definitivi di approvazione o di  diniego  dei
piani di riequilibrio pluriennale  finanziario  entro  trenta  giorni
dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.  La  trasmissione
all'agente della riscossione e' effettuata mediante Posta elettronica
certificata  (PEC),  il  cui   indirizzo   e'   indicato   nel   sito
istituzionale dello stesso agente.