Art. 4 Durata della dilazione 1. La dilazione del pagamento puo' essere concessa in un numero di rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, in ogni caso, fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 2019 Il direttore generale delle finanze Lapecorella Il Ragioniere generale dello Stato Franco Il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative Ferrari