Art. 4 
 
                       Durata della dilazione 
 
  1. La dilazione del pagamento puo' essere concessa in un numero  di
rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio  finanziario
pluriennale e, in ogni caso, fino ad un massimo  di  centoventi  rate
mensili. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 giugno 2019 
 
                 Il direttore generale delle finanze 
                             Lapecorella 
 
                 Il Ragioniere generale dello Stato 
                               Franco 
 
               Il direttore generale per le politiche 
                    previdenziali e assicurative 
                               Ferrari