Art. 2. Base ampelografica 1. I vini della denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso: Montepulciano per almeno il 95%. «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva: Montepulciano per almeno il 95%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 5%, presenti in ambito aziendale. «Terre Tollesi» o «Tullum» Spumante: Chardonnay minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale. «Terre Tollesi» o «Tullum» con le seguenti specificazioni: Pecorino, Passerina, , devono essere ottenuti per almeno il 90% da uno dei sopraccitati vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.