(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini della denominazione di origine controllata e  garantita
«Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  devono  essere  ottenuti   dalle   uve
provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: 
      «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso: Montepulciano per  almeno  il
95%. 
      «Terre Tollesi» o «Tullum»  Rosso  Riserva:  Montepulciano  per
almeno il 95%. 
    Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di  altri
vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  per  la
Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 5%,
presenti in ambito aziendale. 
    «Terre Tollesi» o «Tullum» Spumante: Chardonnay minimo 60%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di  altri
vitigni non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per  la  regione
Abruzzo, da soli o  congiuntamente,  fino  ad  un  massimo  del  40%,
presenti in ambito aziendale. 
    «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  con  le  seguenti  specificazioni:
Pecorino, Passerina, , devono essere ottenuti per almeno  il  90%  da
uno dei sopraccitati vitigni. 
    Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di  altri
vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  per  la
regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino  ad  un  massimo  del
10%, presenti in ambito aziendale.