Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario solo i vigneti compresi nei territori di cui all'art. 3 e con un'altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello del mare, con buona sistemazione idraulico - agraria. Sono esclusi tutti i terreni di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese e 4.000 ceppi/ettaro per i filari. 3. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola Abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. E' ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4. Le produzioni massime di uva per ettaro ed i titoli alcolometrici volumici minimi sono i seguenti: ===================================================================== | | | Titolo | | | | alcolometrico | | |Produ- | volumico | | | zione |naturale minimo| | Tipologia | t/ha | % vol. | +===========================================+=======+===============+ |Terre Tollesi o Tullum Rosso |12 |12.00 | +-------------------------------------------+-------+---------------+ |Terre Tollesi o Tullum Rosso Riserva |9 |12.50 | +-------------------------------------------+-------+---------------+ |Terre Tollesi o Tullum Spumante |12 |10.00 | +-------------------------------------------+-------+---------------+ |Terre Tollesi o Tullum Pecorino |9 |12.00 | +-------------------------------------------+-------+---------------+ |Terre Tollesi o Tullum Passerina |9 |11.50 | +-------------------------------------------+-------+---------------+ 5. Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densita' di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni per ettaro ammesse non possono essere superiori a quelle precedentemente indicate. In annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 6. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. 7. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa e': I e II anno - Produzione ammessa: 0; III anno - Produzione ammessa: 60%; IV anno e succes. - Produzione ammessa: 100%.