(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e
garantita «Terre Tollesi» o «Tullum»  devono  essere  quelle  normali
della zona e atte a conferire  alle  uve  e  ai  vini  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    2. Sono da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione  allo
schedario solo i vigneti compresi nei territori di cui all'art.  3  e
con un'altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello  del  mare,
con buona sistemazione idraulico -  agraria.  Sono  esclusi  tutti  i
terreni di fondovalle. 
    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
    Fermo restando i  vigneti  esistenti,  per  i  nuovi  impianti  e
reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro
per la pergola abruzzese e 4.000 ceppi/ettaro per i filari. 
    3. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi,  ad  eccezione
della pergola Abruzzese tradizionale,  i  sistemi  a  doppia  cortina
(G.D.C.)  e  cordone  libero.  E'  ammessa  la  potatura  a   cordone
speronato, Guyot singolo e/o doppio. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    4.  Le  produzioni  massime  di  uva  per  ettaro  ed  i   titoli
alcolometrici volumici minimi sono i seguenti: 
 
=====================================================================
|                                           |       |    Titolo     |
|                                           |       | alcolometrico |
|                                           |Produ- |   volumico    |
|                                           | zione |naturale minimo|
|                 Tipologia                 | t/ha  |    % vol.     |
+===========================================+=======+===============+
|Terre Tollesi o Tullum Rosso               |12     |12.00          |
+-------------------------------------------+-------+---------------+
|Terre Tollesi o Tullum Rosso Riserva       |9      |12.50          |
+-------------------------------------------+-------+---------------+
|Terre Tollesi o Tullum Spumante            |12     |10.00          |
+-------------------------------------------+-------+---------------+
|Terre Tollesi o Tullum Pecorino            |9      |12.00          |
+-------------------------------------------+-------+---------------+
|Terre Tollesi o Tullum Passerina           |9      |11.50          |
+-------------------------------------------+-------+---------------+
 
    5. Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore
del presente disciplinare di produzione e che hanno una  densita'  di
ceppi inferiore a quella prima indicata,  le  produzioni  per  ettaro
ammesse  non  possono  essere  superiori  a  quelle   precedentemente
indicate. 
    In  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenute  e  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  devono  essere
riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale  non
superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
    6. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non  hanno
diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite  decade  il
diritto alla denominazione per tutto il prodotto. 
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva
ad ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite. 
    7. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti  la  produzione
massima ad ettaro ammessa e': 
      I e II anno - Produzione ammessa: 0; 
      III anno - Produzione ammessa: 60%; 
      IV anno e succes. - Produzione ammessa: 100%.