(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso  l'invecchiamento
obbligatorio, nei casi  in  cui  e'  previsto,  l'imbottigliamento  e
l'affinamento devono essere strettamente effettuate  nell'ambito  del
territorio  di  produzione  delle  uve  delimitato  dall'art.  3  del
presente disciplinare di produzione. 
    2. Ai sensi della  normativa  comunitaria  e  nazionale  vigente,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o
la reputazione o garantire l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei
controlli. 
    A  salvaguardia  dei  diritti  precostituiti  dei  soggetti   che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma  3  e  4  della
legge n. 238/2016. 
    3.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro
caratteristiche peculiari. 
    4. E' consentito l'arricchimento dei mosti  e  dei  vini  di  cui
all'art. 1, secondo i limiti e le  modalita'  stabilite  dalle  norme
comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con
mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti  iscritti
allo schedario della stessa  D.O.C.G.  o  a  mezzo  concentrazione  a
freddo o altre tecnologie consentite. 
    5. E' ammessa la colmatura dei vini destinati alla  denominazione
di origine di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio,
con vini aventi diritto alla  stessa  denominazione  di  origine,  di
uguale  colore  e  varieta'  di   vite,   anche   non   soggetti   ad
invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%. 
    6.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino,  compreso  l'eventuale
arricchimento, e' del 70% per  tutte  le  tipologie;  qualora  superi
detto limite, ma non il  75%,  l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade
il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita  per
tutto il prodotto. 
    7. Per i vini a denominazione di origine controllata e  garantita
«Terre Tollesi» o «Tullum» con specificazione del vitigno Pecorino  o
Passerina,l'immissione al consumo e'  consentita  a  partire  dal  1°
gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. 
    8. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso, non puo' essere immesso al  consumo
prima del 1° gennaio del  secondo  anno  successivo  a  quello  della
raccolta delle uve. 
    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre
Tollesi» o «Tullum»  Rosso  Riserva  deve  essere  sottoposto  ad  un
periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui
almeno 6 mesi in recipienti o contenitori di  legno.  Il  periodo  di
invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello
della vendemmia.