Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui e' previsto, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione. 2. Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3 e 4 della legge n. 238/2016. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro caratteristiche peculiari. 4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, secondo i limiti e le modalita' stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa D.O.C.G. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 5. E' ammessa la colmatura dei vini destinati alla denominazione di origine di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varieta' di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%. 6. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie; qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 7. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» con specificazione del vitigno Pecorino o Passerina,l'immissione al consumo e' consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. 8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso, non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 6 mesi in recipienti o contenitori di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.