Art. 7. Designazione e presentazione 1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato e similari. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalla normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione ed altre purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi ai sensi della normativa vigente. 5. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» deve figurare l'annata di produzione.