(Allegato 1-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini di cui all'art. 1 possono  essere  immessi  al  consumo
soltanto in recipienti di vetro del seguente volume  nominale:  litri
0,187; 0,250, 0,375; 0,500; 0,750;  1,500;  3,000  ed  altri  formati
speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000. 
    2. Sono ammesse soltanto  bottiglie  di  vetro  aventi  forma  ed
abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio. 
    3. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e  nazionali  in
vigore. Sono comunque esclusi il tappo corona e di vetro.