Art. 13 
 
Disposizioni in materia di carenza di medicinali  e  di  riparto  del
                      Fondo sanitario nazionale 
 
  ((01. All'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219, dopo le  parole:  «alternative  terapeutiche»
sono aggiunte le seguenti: «; al medesimo  fine,  l'Agenzia  italiana
del farmaco,  dandone  previa  notizia  al  Ministero  della  salute,
pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni  di
farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o  limitare
stati di carenza o indisponibilita'».)) 
  1.  All'articolo  34,  comma  6,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la  parola  «due»  e'  sostituita
dalla seguente: «quattro» e all'articolo 148, comma 1,  del  medesimo
decreto legislativo n.  219  del  2006,  le  parole  «comma  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7». 
  ((1-bis. Al  fine  di  garantire  il  necessario  monitoraggio  sul
territorio  nazionale  volto  a  prevenire  stati   di   carenza   di
medicinali,  a  tutela  della  salute  pubblica,  sono  istituite,  a
supporto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le
figure dirigenziali di livello generale del direttore  amministrativo
e  del  direttore  tecnico-scientifico.   Al   fine   di   assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti  dall'incremento
di due posti di funzione dirigenziale di  livello  generale  previsto
dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero  di
posti di funzione dirigenziale di livello  non  generale  equivalente
sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  sono  adeguati  la   dotazione   organica,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia,  sulla  base  delle
disposizioni di cui al presente comma.)) 
  2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «, per l'anno 2018 e per l'anno 2019». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, valgono le seguenti definizioni: 
                  a) prodotto medicinale  o  medicinale,  di  seguito
          indicato con il termine «medicinale»: 
                    1)  ogni  sostanza  o  associazione  di  sostanze
          presentata come avente proprieta' curative o  profilattiche
          delle malattie umane; 
                    2) ogni sostanza o associazione di  sostanze  che
          puo' essere utilizzata sull'uomo o  somministrata  all'uomo
          allo  scopo  di  ripristinare,  correggere   o   modificare
          funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica,
          immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi
          medica; 
                  b)  sostanza:   ogni   materia,   indipendentemente
          dall'origine; tale origine puo' essere: 
                  1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati; 
                    2) animale, come: microrganismi, animali  interi,
          parti di  organi,  secrezioni  animali,  tossine,  sostanze
          ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue; 
                    3) vegetale, come: microrganismi,  piante,  parti
          di  piante,  secrezioni  vegetali,  sostanze  ottenute  per
          estrazione; 
                    4)  chimica,  come:  elementi,  materie  chimiche
          naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi; 
                  b-bis)  sostanza  attiva:  qualsiasi   sostanza   o
          miscela di sostanze destinata  a  essere  utilizzata  nella
          produzione di un  medicinale  e  che,  se  impiegata  nella
          produzione di quest'ultimo, diventa un principio attivo  di
          detto   medicinale   inteso    a    esercitare    un'azione
          farmacologica,  immunologica  o  metabolica  al   fine   di
          ripristinare,    correggere    o    modificare     funzioni
          fisiologiche, ovvero a stabilire una diagnosi medica; 
                b-ter)  eccipiente:  qualsiasi   componente   di   un
          medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di
          imballaggio; 
                  c)   medicinale   immunologico:   ogni   medicinale
          costituito  da  vaccini,  tossine,  sieri  o  allergeni.  I
          vaccini, tossine o sieri comprendono  in  particolare:  gli
          agenti impiegati allo scopo di indurre una immunita' attiva
          o un'immunita' passiva e gli agenti impiegati allo scopo di
          diagnosticare lo  stato  d'immunita'.  Gli  allergeni  sono
          medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre  una
          modificazione   acquisita    specifica    della    risposta
          immunitaria verso un agente allergizzante; 
                  c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto
          quale definito all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  novembre
          2007, sui medicinali per terapie avanzate; 
                  d) medicinale omeopatico: ogni medicinale  ottenuto
          a partire da sostanze denominate materiali di partenza  per
          preparazioni omeopatiche o  ceppi  omeopatici,  secondo  un
          processo   di   produzione   omeopatico   descritto   dalla
          farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle
          farmacopee  utilizzate  ufficialmente  negli  Stati  membri
          della Comunita'  europea;  un  medicinale  omeopatico  puo'
          contenere piu' sostanze; 
                  e) radiofarmaco: qualsiasi medicinale  che,  quando
          e' pronto  per  l'uso,  include  uno  o  piu'  radionuclidi
          (isotopi radioattivi) incorporati a scopo sanitario; 
                  f) generatore di  radionuclidi:  qualsiasi  sistema
          che include un radionuclide progenitore determinato da  cui
          viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi
          rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato
          in un radiofarmaco; 
                  g) kit: qualsiasi preparazione  da  ricostituire  o
          combinare con  radionuclidi  nel  radiofarmaco  finale,  di
          solito prima della somministrazione; 
                  h)  precursore  di  radionuclidi:  qualsiasi  altro
          radionuclide   prodotto   per   essere   utilizzato   quale
          tracciante    di    un'altra    sostanza    prima     della
          somministrazione; 
                  i) medicinali derivati  dal  sangue  o  dal  plasma
          umani: medicinali a base di componenti del sangue preparati
          industrialmente in stabilimenti pubblici  o  privati;  tali
          medicinali comprendono in particolare l'albumina, i fattori
          della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana; 
                  l) reazione avversa:  la  reazione,  nociva  e  non
          intenzionale,  ad  un  medicinale   impiegato   alle   dosi
          normalmente somministrate all'uomo  a  scopi  profilattici,
          diagnostici o terapeutici o per ripristinarne,  correggerne
          o modificarne le funzioni fisiologiche; 
                  m) reazione avversa grave: la reazione avversa  che
          provoca il decesso di un individuo, o ne mette in  pericolo
          la vita, ne richiede o prolunga  il  ricovero  ospedaliero,
          provoca   disabilita'   o   incapacita'    persistente    o
          significativa o comporta un'anomalia congenita o un difetto
          alla nascita; 
                  n) reazione avversa inattesa: la  reazione  avversa
          di   cui   non   sono   previsti   nel   riassunto    delle
          caratteristiche del  prodotto  la  natura,  la  gravita'  o
          l'esito; 
                  o)  rapporti  periodici  di   aggiornamento   sulla
          sicurezza:  i  rapporti   periodici   che   contengono   le
          informazioni specificate nell'art. 130; 
                  p)  studio  sulla  sicurezza  dei  medicinali  dopo
          l'autorizzazione:  lo  studio  farmacoepidemiologico  o  la
          sperimentazione  clinica  effettuati   conformemente   alle
          condizioni    stabilite    all'atto     dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio allo scopo  di  identificare  o
          quantificare un rischio per la sicurezza, correlato  ad  un
          medicinale  per  il  quale   e'   gia'   stata   rilasciata
          un'autorizzazione; 
                  q)   abuso   di   medicinali:   l'uso   volutamente
          eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali  correlato
          ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico; 
                  r)  distribuzione   all'ingrosso   di   medicinali:
          qualsiasi attivita' consistente nel  procurarsi,  detenere,
          fornire o  esportare  medicinali,  salvo  la  fornitura  di
          medicinali al pubblico; queste attivita' sono svolte con  i
          produttori o i loro depositari, con  gli  importatori,  con
          gli altri distributori all'ingrosso  e  nei  confronti  dei
          farmacisti o degli altri  soggetti  autorizzati  a  fornire
          medicinali al pubblico; 
                  r-bis)   brokeraggio   di   medicinali:   qualsiasi
          attivita' in  relazione  alla  vendita  o  all'acquisto  di
          medicinali, ad eccezione della distribuzione  all'ingrosso,
          che  non  include  la  detenzione  e  che  consiste   nella
          negoziazione da  posizione  indipendente  e  per  conto  di
          un'altra persona fisica o giuridica; 
                  s) obbligo di servizio pubblico:  l'obbligo  per  i
          grossisti di garantire in  permanenza  un  assortimento  di
          medicinali sufficiente a rispondere  alle  esigenze  di  un
          territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i
          predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di
          provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi
          brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine,
          non possono essere sottratti,  alla  distribuzione  e  alla
          vendita per il territorio nazionale,  i  medicinali  per  i
          quali sono stati adottati specifici provvedimenti  al  fine
          di   prevenire   o   limitare   stati    di    carenza    o
          indisponibilita',  anche  temporanee,  sul  mercato  o   in
          assenza di valide  alternative  terapeutiche;  al  medesimo
          fine,  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  dandone   previa
          notizia   al   Ministero   della   salute,   pubblica    un
          provvedimento di blocco temporaneo  delle  esportazioni  di
          farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o
          limitare stati di carenza o indisponibilita'; 
                  t) rappresentante del titolare  dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio:  la  persona  designata  dal
          titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
          per rappresentarlo  nello  Stato  membro  interessato  come
          rappresentante locale; 
                  u)  prescrizione  medica:   ogni   ricetta   medica
          rilasciata da un professionista autorizzato  a  prescrivere
          medicinali; 
                  v) denominazione del medicinale:  la  denominazione
          che puo' essere un nome di fantasia non confondibile con la
          denominazione comune  oppure  una  denominazione  comune  o
          scientifica accompagnata da  un  marchio  o  dal  nome  del
          titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; 
                  z) denominazione comune:  la  denominazione  comune
          internazionale  raccomandata  dall'Organizzazione  mondiale
          della sanita' (OMS),  di  norma  nella  versione  ufficiale
          italiana o, se questa  non  e'  ancora  disponibile,  nella
          versione inglese;  soltanto,  in  mancanza  di  questa,  e'
          utilizzata la denominazione comune consuetudinaria; 
                  aa)  dosaggio  del  medicinale:  il  contenuto   in
          sostanza   attiva   espresso,   a   seconda   della   forma
          farmaceutica,  in  quantita'  per  unita'  posologica,  per
          unita' di volume o di peso; 
                  bb)  confezionamento  primario:  il  contenitore  o
          qualunque altra forma di confezionamento  che  si  trova  a
          diretto contatto con il medicinale; 
                  cc)   imballaggio   esterno    o    confezionamento
          secondario:  l'imballaggio   in   cui   e'   collocato   il
          confezionamento primario; 
                  dd)  etichettatura:   le   informazioni   riportate
          sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario; 
                  ee)  foglio  illustrativo:  il  foglio   che   reca
          informazioni  destinate  all'utente  e  che  accompagna  il
          medicinale; 
                  ff) EMEA  (European  Medicines  Agency):  l'Agenzia
          europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE)  n.
          726/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  31
          marzo  2004,  che  istituisce  procedure  comunitarie   per
          l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali  per  uso
          umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per
          i medicinali, di seguito denominato: «regolamento  (CE)  n.
          726/2004»; 
                  gg)   rischi   connessi    all'utilizzazione    del
          medicinale: 
                    1) ogni  rischio  connesso  alla  qualita',  alla
          sicurezza o all'efficacia del medicinale per la salute  del
          paziente o la salute pubblica; 
                    2)  ogni  rischio   di   effetti   indesiderabili
          sull'ambiente; 
                  hh)  rapporto  rischio/beneficio:  una  valutazione
          degli effetti terapeutici positivi del medicinale  rispetto
          ai rischi definiti alla lettera gg), numero 1); 
                  ii) medicinale tradizionale di origine  vegetale  o
          fitoterapico  tradizionale:  medicinale  che  risponde   ai
          requisiti di cui all'art. 21, comma 1; 
                  ll) medicinale di origine vegetale o  fitoterapico:
          ogni medicinale che contiene esclusivamente  come  sostanze
          attive  una  o  piu'  sostanze  vegetali  o  una   o   piu'
          preparazioni vegetali, oppure una o piu' sostanze  vegetali
          in associazione ad una o piu' preparazioni vegetali; 
                  mm) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di
          piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a  pezzi  o
          tagliati, in forma non trattata, di  solito  essiccata,  ma
          talvolta anche allo stato fresco. Sono altresi' considerati
          sostanze vegetali taluni  essudati  non  sottoposti  ad  un
          trattamento specifico. Le sostanze vegetali  sono  definite
          in modo preciso in base alla parte di pianta  utilizzata  e
          alla  denominazione  botanica  secondo   la   denominazione
          binomiale (genere, specie, varieta' e autore); 
                  nn) preparazioni  vegetali:  preparazioni  ottenute
          sottoponendo  le  sostanze  vegetali  a  trattamenti  quali
          estrazione,   distillazione,   spremitura,   frazionamento,
          purificazione,  concentrazione  o  fermentazione.  In  tale
          definizione rientrano anche sostanze vegetali  triturate  o
          polverizzate, tinture, estratti,  olii  essenziali,  succhi
          ottenuti per spremitura ed essudati lavorati; 
                  nn-bis) medicinale falsificato: fatta eccezione per
          i prodotti con difetti di qualita' non intenzionali e delle
          violazioni  dei  diritti   di   proprieta'   intellettuale,
          qualsiasi    medicinale    che    comporta    una     falsa
          rappresentazione rispetto a: 
                    1) la sua  identita',  compresi  l'imballaggio  e
          l'etichettatura, la denominazione  o  la  composizione,  in
          relazione a uno  qualsiasi  dei  componenti,  compresi  gli
          eccipienti, e il relativo dosaggio; 
                    2) la sua origine,  compresi  il  produttore,  il
          paese di produzione, il paese  di  origine  e  il  titolare
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio; 
                    3) la sua tracciabilita', compresi i registri e i
          documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati; 
                  oo) gas medicinale: ogni medicinale  costituito  da
          una o piu' sostanze attive  gassose  miscelate  o  meno  ad
          eccipienti gassosi; 
                  pp) AIFA: Agenzia italiana  del  farmaco  istituita
          dall'art. 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n. 326; 
                  qq)   AIC:   autorizzazione    all'immissione    in
          commercio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 6 del  citato
          decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  34  (Obblighi  del   titolare   dell'AIC).   -
          (Omissis). 
              6. In caso di interruzione,  temporanea  o  definitiva,
          della commercializzazione  del  medicinale  nel  territorio
          nazionale,  il  titolare  dell'AIC  ne  da'   comunicazione
          all'AIFA. Detta comunicazione e'  effettuata  non  meno  di
          quattro     mesi     prima     dell'interruzione      della
          commercializzazione del prodotto, fatto salvo  il  caso  di
          interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine
          non si applica alle sospensioni  della  commercializzazione
          connesse a motivi di sicurezza del  prodotto.  Il  titolare
          dell'AIC, anche qualora i  motivi  dell'interruzione  hanno
          esclusivamente  natura  commerciale,  informa  l'AIFA   dei
          motivi di tale azione conformemente alle previsioni di  cui
          al comma 7.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 148, comma 1 del citato
          decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 148 (Sanzioni amministrative). - 1.  Salvo  che
          il fatto costituisca reato, in  caso  di  violazione  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  34,  commi  6  e   7,   il
          responsabile dell'immissione in commercio del medicinale e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  da  euro  tremila  a
          euro diciottomila. Alla stessa sanzione  amministrativa  e'
          soggetto il titolare dell'AIC che apporta una  modifica  ad
          un  medicinale,  o  al  relativo  confezionamento  o   agli
          stampati senza l'autorizzazione prevista dall'art. 35.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  48,  comma  13  della
          citata legge 30 settembre 2003, n. 269: 
                «Art.   48   (Tetto   di   spesa   per   l'assistenza
          farmaceutica). - (Omissis). 
              13. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  salute,
          di concerto con il Ministro della funzione pubblica  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
          Conferenza Permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   adottate   le
          necessarie norme regolamentari per  l'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia, prevedendo  che  l'Agenzia  per
          l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
          strutture amministrative e tecnico  scientifiche,  compresa
          quella che assume le  funzioni  tecnico  scientifiche  gia'
          svolte dalla Commissione unica del farmaco e  disciplinando
          i casi di decadenza degli  organi  anche  in  relazione  al
          mantenimento  dell'equilibrio  economico  finanziario   del
          settore dell'assistenza farmaceutica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  67-bis  della
          citata legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
              67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  da  adottarsi  entro  il  30  novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, applicabili  a  decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi  8
          e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, nel rispetto del principio  della
          remunerazione   a   prestazione.    L'accertamento    delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale   indicata   all'art.   15,   comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015,  per
          l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018 e per  l'anno
          2019, in via  transitoria,  nelle  more  dell'adozione  del
          decreto di cui al primo periodo, il Ministro della  salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di  cui
          al presente  comma,  tenendo  anche  conto  di  criteri  di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
          percentuale indicata al  citato  art.  15,  comma  23,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e'  pari
          all'1,75 per cento.».