Art. 2 
 
         Modalita' e criteri di attribuzione del contributo 
 
  1. Ai predetti comuni, per un periodo massimo  di  dieci  anni,  e'
concesso un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al
60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli  stessi  enti
per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti  finanziari  previsti,
ed in misura non superiore, per ciascuna  fusione,  a  2  milioni  di
euro. 
  2. Qualora le richieste di contributo risultino superiori al  fondo
stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data
priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi  maggiori  anzianita',
assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con
anzianita' di contributo di un anno, incrementato  del  4%  per  ogni
ulteriore anno di anzianita'. Nel caso che le richieste di contributo
erariale  risultino  invece  inferiori   al   fondo   stanziato,   le
disponibilita' eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari. 
  3. Nel caso di eventuali ulteriori assegnazioni e/o  riassegnazioni
di risorse finanziarie il contributo verra' rideterminato secondo  le
modalita' ed i criteri sopra citati.