Art. 34 
 
      Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali 
 
  1. Ai fini dello sviluppo  di  grandi  investimenti  delle  imprese
insediate nelle Zone economiche speciali di cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  nonche'  per  l'attrazione  di
ulteriori  nuove  iniziative  imprenditoriali,  il   Presidente   del
Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorita' politica  delegata
per la coesione, definisce le linee di intervento  denominate  «Piano
grandi investimenti-ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro  per
il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il
2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione  (FSC),  di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Piano puo' essere utilizzato per investimenti,  in  forma  di
debito o di capitale di rischio, ovvero per  sottoscrivere  quote  di
fondi di investimento o fondi di fondi o di  altri  veicoli  previsti
dalla normativa europea (( che abbiano quale oggetto investimenti  in
forma di debito o di capitale di rischio. )) 
  3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o
di una sua parte con soggetti individuati nel ((  rispetto  ))  della
disciplina europea e nazionale in materia. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, (( con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ))
o, se nominata, dell'Autorita' politica  delegata  per  la  coesione,
sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  sentito  il
Ministro per  gli  affari  regionali  ((  e  le  autonomie  )),  sono
disciplinate le linee di attivita' del  Piano  di  cui  al  comma  1,
nonche'   l'ammontare   degli   investimenti,   le    modalita'    di
individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di
investimento oggetto di  intervento  da  parte  dello  stesso  Piano,
stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.