Art. 5 
 
                         Comitato allargato 
 
  1. In casi  particolari,  a  seconda  dell'evento  calamitoso  e  a
discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero
su proposta  del  Direttore  operativo  per  il  coordinamento  delle
emergenze  del  medesimo  Dipartimento,  possono  essere  invitati  a
partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai  componenti  di  cui
all'art. 2, qualificati rappresentanti delle  autorita'  regionali  e
locali di protezione civile interessati da  specifiche  emergenze,  i
soggetti concorrenti di cui al  comma  2  dell'art.  13  del  decreto
legislativo 8 gennaio 2018, n. 1,  nonche'  altri  rappresentanti  di
enti, amministrazioni, societa' di servizi, aziende e associazioni.