Art. 11 
 
 
                       Aggregazioni d'imprese 
 
  1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettera  a),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che risultano da operazioni  di  aggregazione  aziendale,  realizzate
attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre  2022,  si
considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento  e
quello attribuito ai beni strumentali materiali  e  immateriali,  per
effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo  da
concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di  5
milioni di euro. 
  2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate  ai
sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2022,  si  considerano
riconosciuti,  ai  fini  fiscali,  i  maggiori  valori  iscritti  dal
soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o  sui
beni  strumentali  materiali  e   immateriali,   per   un   ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. 
  3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  qualora  alle
operazioni  di  aggregazione  aziendale  partecipino   esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo  societario.  Sono  in  ogni  caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto  di  partecipazione
superiore al 20 per cento  ovvero  controllati  anche  indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  n.
1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai  sensi
dei commi precedenti  e'  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui  ha  avuto  luogo
l'operazione di aggregazione aziendale. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2  e  3  si  applicano  qualora  le
imprese interessate dalle operazioni  di  aggregazione  aziendale  si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2. 
  5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni  previste
per le imposte sui redditi. 
  6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi  quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in  essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III  e
IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1
a  5,  decade  dall'agevolazione,  fatta  salva  l'attivazione  della
procedura di cui all'articolo 11, comma  2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212. 
  7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui  si
verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa'  e'  tenuta  a
liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e  l'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  dovute  sul  maggior  reddito,
relativo anche ai periodi di imposta  precedenti,  determinato  senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti  fiscalmente  ai  sensi
dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte  liquidate  non  sono  dovute
sanzioni e interessi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 73 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'
          riportato nelle Note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 176 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto  conferente  e
          del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di  aziende
          effettuati tra  soggetti  residenti  nel  territorio  dello
          Stato   nell'esercizio   di   imprese   commerciali,    non
          costituiscono  realizzo  di  plusvalenze  o   minusvalenze.
          Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
          delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore  fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario subentra nella posizione di quello  conferente
          in  ordine  agli  elementi  dell'attivo   e   del   passivo
          dell'azienda  stessa,   facendo   risultare   da   apposito
          prospetto  di  riconciliazione  della   dichiarazione   dei
          redditi i dati esposti in bilancio e i  valori  fiscalmente
          riconosciuti. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non
          residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
          situate nel territorio dello Stato. 
                2-bis. In caso  di  conferimento  dell'unica  azienda
          dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
          partecipazioni  ricevute  a  seguito  del  conferimento  e'
          disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e  68,
          assumendo come costo delle stesse l'ultimo  valore  fiscale
          dell'azienda conferita. 
                2-ter. In luogo dell'applicazione delle  disposizioni
          dei commi 1, 2  e  2-bis,  la  societa'  conferitaria  puo'
          optare,   nella   dichiarazione   dei   redditi    relativa
          all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in  essere
          l'operazione o,  al  piu'  tardi,  in  quella  del  periodo
          d'imposta successivo, per l'applicazione,  in  tutto  o  in
          parte, sui maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio  agli
          elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali
          e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di  un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, con aliquota  del  12
          per cento sulla parte dei maggiori  valori  ricompresi  nel
          limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento  sulla  parte
          dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e  fino  a
          10 milioni di euro e del  16  per  cento  sulla  parte  dei
          maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
          valori assoggettati a imposta  sostitutiva  si  considerano
          riconosciuti  ai  fini  dell'ammortamento  a  partire   dal
          periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  e'   esercitata
          l'opzione; in caso di realizzo dei  beni  anteriormente  al
          quarto periodo d'imposta successivo a quello  dell'opzione,
          il  costo  fiscale   e'   ridotto   dei   maggiori   valori
          assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
          ammortamento dedotto e  l'imposta  sostitutiva  versata  e'
          scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
          22 e 79. 
                3. Non rileva ai fini dell'art.  37-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          il  conferimento   dell'azienda   secondo   i   regimi   di
          continuita'  dei   valori   fiscali   riconosciuti   o   di
          imposizione sostitutiva di cui al presente  articolo  e  la
          successiva  cessione  della  partecipazione  ricevuta   per
          usufruire dell'esenzione di cui all'art. 87, o di quella di
          cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 
                4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
          effettuati con il regime di cui  al  presente  articolo  si
          considerano possedute dal soggetto conferitario  anche  per
          il  periodo  di  possesso  del  soggetto   conferente.   Le
          partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
          conferimenti di cui al periodo precedente o  le  operazioni
          di cui all'art. 178, in regime di neutralita'  fiscale,  si
          considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie  nei
          bilanci in cui risultavano  iscritti  i  beni  dell'azienda
          conferita   o   in   cui   risultavano    iscritte,    come
          immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. 
                5. Nelle ipotesi di  cui  ai  commi  1,  2  e  2-bis,
          l'eccedenza in sospensione di imposta, ai  sensi  dell'art.
          109, comma 4, lettera b),  relativa  all'azienda  conferita
          non concorre  alla  formazione  del  reddito  del  soggetto
          conferente e si  trasferisce  al  soggetto  conferitario  a
          condizione che questi istituisca il vincolo di  sospensione
          d'imposta previsto dalla norma predetta. 
                6.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice
          civile: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
                Ai fini dell'applicazione dei  numeri  1)  e  2)  del
          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
                Sono considerate collegate le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              -  Il  Titolo  III  (Disposizioni  comuni),  capi   III
          (operazioni straordinarie) e IV  (Operazioni  straordinarie
          fra soggetti residenti in Stati membri diversi  dell'Unione
          europea),  del  citato   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986 comprende gli articoli da 170  a
          181 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre
          1986, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  11
          della citata legge n. 212 del 2000: 
                «Art. 11 (Diritto di interpello). - (Omissis). 
                2.  Il  contribuente   interpella   l'amministrazione
          finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
          allo scopo di contrastare comportamenti  elusivi,  limitano
          deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
          soggettive  del   soggetto   passivo   altrimenti   ammesse
          dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione  che
          nella particolare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non
          possono verificarsi. Nei casi in cui  non  sia  stata  resa
          risposta favorevole, resta comunque ferma  la  possibilita'
          per il contribuente di fornire la dimostrazione di  cui  al
          periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in  sede
          amministrativa e contenziosa. 
                (Omissis).».