IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna», e in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione nella regione di «punti franchi»; Visto il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche», e in particolare l'art. 1, che prevede l'istituzione nella Regione Sardegna di «zone franche [...] nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili», e stabilisce che la «delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operativita'» sia effettuata, su proposta della regione, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; Vista la proposta della Regione Sardegna di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 52/27 del 22 novembre 2017 e n. 4/2 del 30 gennaio 2018; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il reg. (UE) n. 952/2013; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del reg. (UE) n. 952/2013; Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, ed in particolare l'art. 7, istitutivo delle Autorita' di sistema portuale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018, con cui e' stato conferito alla sen. avv. Erika Stefani l'incarico di Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera i), relativo alla delega di funzioni riguardanti l'«elaborazione di provvedimenti di natura normativa e amministrativa concernenti le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti»; Sentiti i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute e il Dipartimento per le politiche europee; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto determina la delimitazione territoriale della zona franca interclusa, di seguito ZFI, di Portovesme ed ogni altra disposizione necessaria alla sua operativita'. 2. La ZFI di Portovesme comprende l'area indicata nella pianta planimetrica annessa al presente decreto, secondo modalita' attuative che potranno essere sviluppate per fasi, anche in base all'andamento e alla tipologia della domanda insediativa. In particolare e' individuato, come primo impianto, un lotto di circa 7 ettari (reticolo giallo), un'area di espansione di circa 12 ettari (reticolo celeste) e un'area di espansione previa riallocazione delle funzioni ivi esercitate (reticolo blu). L'operativita' delle delimitazioni verra' definita, in relazione alla natura della domanda insediativa, in sede locale sulla base di specifici accordi con l'autorita' doganale. 3. Nella ZFI e' autorizzata qualsiasi attivita' di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice doganale dell'Unione europea e delle relative disposizioni di attuazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione, esportazione e riesportazione delle merci.