IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  recante
«Statuto speciale per la Sardegna», e in particolare  l'art.  12  che
prevede l'istituzione nella regione di «punti franchi»; 
  Visto il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75,  recante  «Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale   della   Regione   Sardegna
concernenti l'istituzione di zone franche», e in  particolare  l'art.
1, che prevede l'istituzione nella Regione Sardegna di «zone  franche
[...]  nei  porti  di  Cagliari,  Olbia,  Oristano,   Porto   Torres,
Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed  aree  industriali  ad  essi
funzionalmente  collegate  o  collegabili»,  e  stabilisce   che   la
«delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di
ogni altra disposizione necessaria  per  la  loro  operativita'»  sia
effettuata, su proposta della regione, con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la proposta della Regione Sardegna di cui alle  deliberazioni
della Giunta regionale n. 52/27 del 22 novembre 2017 e n. 4/2 del  30
gennaio 2018; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 ottobre  2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione  del
28 luglio 2015, che integra il reg. (UE) n. 952/2013; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
del 24 novembre 2015, recante modalita'  di  applicazione  di  talune
disposizioni del reg. (UE) n. 952/2013; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  169,  ed  in
particolare l'art. 7, istitutivo delle Autorita' di sistema portuale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
1° giugno 2018, con cui e'  stato  conferito  alla  sen.  avv.  Erika
Stefani  l'incarico  di  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
27 giugno 2018, con il quale sono state delegate alcune funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera
i), relativo alla delega di funzioni riguardanti  l'«elaborazione  di
provvedimenti di natura normativa  e  amministrativa  concernenti  le
regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  anche  con
riguardo alle norme di attuazione degli Statuti»; 
  Sentiti i Ministeri dell'economia e delle finanze,  dello  sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno,  della
salute e il Dipartimento per le politiche europee; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  determina  la  delimitazione  territoriale
della zona franca interclusa, di seguito ZFI, di Portovesme  ed  ogni
altra disposizione necessaria alla sua operativita'. 
  2. La ZFI di Portovesme  comprende  l'area  indicata  nella  pianta
planimetrica annessa al presente decreto, secondo modalita' attuative
che potranno essere sviluppate per fasi, anche in base  all'andamento
e  alla  tipologia  della  domanda  insediativa.  In  particolare  e'
individuato,  come  primo  impianto,  un  lotto  di  circa  7  ettari
(reticolo giallo), un'area di espansione di circa 12 ettari (reticolo
celeste) e un'area di espansione previa riallocazione delle  funzioni
ivi esercitate (reticolo  blu).  L'operativita'  delle  delimitazioni
verra' definita, in relazione alla natura della domanda  insediativa,
in sede locale  sulla  base  di  specifici  accordi  con  l'autorita'
doganale. 
  3.  Nella  ZFI  e'  autorizzata  qualsiasi  attivita'   di   natura
industriale o commerciale o di prestazione di servizi, secondo quanto
previsto dalle disposizioni del codice doganale dell'Unione europea e
delle  relative  disposizioni  di  attuazione,  dalle  quali  restano
disciplinate le operazioni di introduzione, deposito,  manipolazione,
esportazione e riesportazione delle merci.