Art. 10 Procedimenti autorizzativi 1. Al fine di agevolare l'attivita' dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della ZFI, tutte le autorizzazioni diverse da quelle di carattere doganale, permessi, licenze o qualsiasi tipo di provvedimento autorizzativo o concessorio previsto dalle leggi vigenti possono essere ottenuti tramite richiesta al soggetto gestore, che trasmette la medesima richiesta immediatamente all'amministrazione o autorita' competente senza alcuna valutazione di ammissibilita'. 2. Il soggetto gestore assicura, anche mediante specifiche convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti a ricevere le istanze necessarie all'attivita' d'impresa, che ogni richiesta sia evasa tempestivamente e il procedimento amministrativo concluso entro trenta giorni, con un provvedimento motivato ed espresso, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 3. In caso di mancata risposta espressa e di mancata conclusione del procedimento entro trenta giorni, la richiesta si intende comunque accolta. Il termine di conclusione del procedimento puo' essere elevato massimo fino a novanta giorni solo in caso d'impossibilita' di concludere il procedimento entro i trenta giorni di legge per fatto non imputabile al soggetto gestore.