Art. 10 
 
                     Procedimenti autorizzativi 
 
  1. Al fine di agevolare l'attivita'  dell'operatore  economico  che
intende stabilirsi all'interno della  ZFI,  tutte  le  autorizzazioni
diverse  da  quelle  di  carattere  doganale,  permessi,  licenze   o
qualsiasi tipo di provvedimento autorizzativo o concessorio  previsto
dalle leggi vigenti possono  essere  ottenuti  tramite  richiesta  al
soggetto gestore, che trasmette la medesima richiesta  immediatamente
all'amministrazione o autorita' competente senza  alcuna  valutazione
di ammissibilita'. 
  2.  Il  soggetto  gestore  assicura,  anche   mediante   specifiche
convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti a ricevere
le istanze necessarie all'attivita' d'impresa, che ogni richiesta sia
evasa tempestivamente e il procedimento amministrativo concluso entro
trenta giorni, con un provvedimento motivato ed  espresso,  ai  sensi
dell'art.  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive
modificazioni. 
  3. In caso di mancata risposta espressa e  di  mancata  conclusione
del  procedimento  entro  trenta  giorni,  la  richiesta  si  intende
comunque accolta. Il termine di  conclusione  del  procedimento  puo'
essere  elevato  massimo  fino  a  novanta  giorni   solo   in   caso
d'impossibilita' di concludere il procedimento entro i trenta  giorni
di legge per fatto non imputabile al soggetto gestore.