Art. 11 
 
                       Attivita' promozionali 
 
  1. Il soggetto gestore svolge adeguata attivita' promozionale della
ZFI  sul  piano   regionale,   nazionale,   dell'Unione   europea   e
internazionale,  volta  all'attrazione  degli  investimenti  e   allo
sviluppo dell'area. 
  2. Nel programma triennale di cui all'art. 4, il  soggetto  gestore
indica specificamente l'attivita' promozionale che intende svolgere e
quali forme di collaborazione con le amministrazioni  pubbliche  e  i
soggetti  rappresentanti  delle  organizzazioni   datoriali   e   dei
lavoratori  intende  adottare  per  la  massima  agevolazione   delle
procedure e la trasparenza delle stesse.