Art. 11 Attivita' promozionali 1. Il soggetto gestore svolge adeguata attivita' promozionale della ZFI sul piano regionale, nazionale, dell'Unione europea e internazionale, volta all'attrazione degli investimenti e allo sviluppo dell'area. 2. Nel programma triennale di cui all'art. 4, il soggetto gestore indica specificamente l'attivita' promozionale che intende svolgere e quali forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i soggetti rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori intende adottare per la massima agevolazione delle procedure e la trasparenza delle stesse.