Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Fatte salve le funzioni di competenza dell'autorita' doganale  e
l'obbligo di programmazione di cui all'art. 5,  il  soggetto  gestore
agisce in piena autonomia. 
  2. Restano ferme le disposizioni del  codice  della  navigazione  e
delle altre leggi e regolamenti inerenti l'uso delle aree  pertinenti
al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia  marittima
e ai controlli di profilassi internazionale. 
  3. L'AdSP, con proprio decreto, disciplina le  modalita'  operative
concernenti l'assegnazione degli  spazi  insediativi  ed  ogni  altro
aspetto  connesso  all'operativita'  della  ZFI   che   esuli   dalla
competenza dell'Autorita' doganale. 
 
    Roma, 16 maggio 2019 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                           Il Ministro per gli affari 
                                            regionali e le autonomie  
                                                    Stefani           

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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