Art. 12 Disposizioni finali 1. Fatte salve le funzioni di competenza dell'autorita' doganale e l'obbligo di programmazione di cui all'art. 5, il soggetto gestore agisce in piena autonomia. 2. Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti inerenti l'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima e ai controlli di profilassi internazionale. 3. L'AdSP, con proprio decreto, disciplina le modalita' operative concernenti l'assegnazione degli spazi insediativi ed ogni altro aspetto connesso all'operativita' della ZFI che esuli dalla competenza dell'Autorita' doganale. Roma, 16 maggio 2019 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Stefani Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1317